Le provvidenze o assegni familiari a sostegno delle famiglie

da | Apr 6, 2020 | Diritto Civile, Diritto di Famiglia

Le provvidenze a sostegno delle famiglie: Assegni familiari, ANF e obbligo manutentivo dei minori

A chi spettano le provvidenze in caso di separazione o divorzio?

Gli assegni familiari sono un contributo previdenziale erogato dall’Inps a beneficio di alcune categorie di lavoratori, comunitari ed extracomunitari, esclusi dalla normativa che regola gli Anf (Assegni Nucleo Familiare) e che esplicano la loro attività nel territorio italiano; pertanto rappresentano un diverso tipo di sostegno ai lavoratori rispetto agli assegni per il nucleo familiare riservati ai dipendenti. Tuttavia anche essi sono destinati a nuclei familiari con reddito complessivamente inferiore a determinati limiti che la legge fissa annualmente.

A partire dal 1° gennaio 2020 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi. A tal proposito, la circolare INPS 9 gennaio 2020, n. 3 fornisce indicazioni circa gli importi delle prestazioni e le tabelle dei limiti di reddito da applicare ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l’anno in corso.

Nel caso di coniugi separati, gli assegni familiari per i figli corrisposti dal datore di lavoro, se non espressamente considerati nella determinazione dell’ammontare del mantenimento per la prole, non influiscono sulla base delle entrate su cui calcolare il concorso dei coniugi al mantenimento dei figli».  Questo è quanto ha stabilito la recente pronuncia della Cassazione (Sez. I, 07/05/2019, n. 12012). Più in particolare, sul caso di specie, la Corte argomenta che i giudici di appello strutturano il formulato giudizio muovendo da solido indirizzo di questa Corte di legittimità che, in sede di separazione consensuale omologata,si è conformata al principio generale, nei seguenti termini:
«in materia di determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore ove gli accordi tra i coniugi o le statuizioni del giudice nei processi di separazione personale e divorzio non abbiano espressamente tenuto conto dell’ammontare degli assegni familiari corrisposti per i figli dal datore di lavoro al coniuge non affidatario, siffatte voci non compongono la base delle entrate su cui calcolare il concorso dei coniugi al mantenimento dei figli, restando nella facoltà del giudice e nella disponibilità delle parti la scelta di ricomprenderle o meno al fine di stabilire eque modalità di contributo al mantenimento».

Più in particolare, in caso di separazione, gli assegni familiari percepiti per i figli, sono dovuti, al genitore collocatario, il genitore con il quale convivono in modo prevalente e con il quale condividono la residenza. Su questo si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, precisando che il diritto spetta al genitore collocatario indipendentemente dalla circostanza che gli assegni familiari siano percepiti in relazione al rapporto di lavoro, oppure in relazione al rapporto di lavoro dell’altro coniuge (Cass. sent. n. 12770 del 2013). Questo significa che gli assegni familiari per i figli vanno versati interamente al coniuge con il quale gli stessi convivono, anche quando li percepisce prima l’ex coniuge lavoratore. Ci si chiede,a tal proposito, se possono essere o meno inclusi nel mantenimento,in quanto l’assegno di mantenimento quantificato dal giudice in favore dei figli tiene già conto degli assegni familiari: con la conseguenza che tali importi si aggiungono, e non si sottraggono, all’assegno stesso. Il padre, quindi, non può decurtare gli ANF scomputandone l’ammontare dalle somme stabilite dal tribunale con la sentenza di separazione o di divorzio. Se lo fa rischia di essere denunciato per violazione degli obblighi familiari. Oltre al penale ci sono anche le conseguenze civili: il recupero del credito e la trattenuta sulla busta paga. Sulla base di ciò, il Tribunale di Salerno, nella sentenza n.9200 del 10/01/2020, ha espressamente affermato che l’importo complessivo del mantenimento non sarà comprensivo anche degli ANF, che pertanto potranno essere richiesti dal coniuge con i cui minori dimorano. Nulla toglie ovviamente che i coniugi, in sede di separazione consensuale, possano accordarsi in modo diverso e stabilire, ad esempio, un assegno di mantenimento che tenga conto degli importi percepiti dal coniuge collocatario a titolo di assegni familiari. In pratica, ai coniugi, è consentito trovare un’intesa sull’ammontare del mantenimento e ridurlo proporzionalmente agli ANF. Anche il giudice, volendo, potrebbe fare lo stesso e decurtare gli ANF dall’assegno periodico fissato con la sentenza di separazione o di divorzio. Ma deve chiarirlo in modo espresso. In mancanza di esplicita previsione, gli assegni del nucleo familiare sono da considerarsi una somma aggiuntiva al mantenimento e non ne possono comportare una contrazione. La Cassazione ha esplicitamente detto a riguardo che, in materia di determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore – ove gli accordi tra i coniugi o le statuizioni del giudice nel corso della causa di separazione o di divorzio non abbiano espressamente tenuto conto dell’ammontare degli assegni familiari corrisposti per i figli dal datore di lavoro al genitore non affidatario – siffatte voci non compongono la base delle entrate su cui calcolare il concorso al mantenimento dei figli.

In conclusione si può ben affermare che in caso di separazione e/o divorzio ed in presenza di obbligo manutentivo, resta nella facoltà del giudice e nella disponibilità delle parti la scelta di ricomprenderlo o meno al fine di stabilire eque modalità per l’erogazione.

 

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