La pandemia ha sconvolto tutti e creato non pochi problemi nei rapporti familiari a distanza, genitori e figli separati: infatti, non pochi genitori collocatari adducono, come scusa, la presenza del lockdown dato dall’emergenza da coronavirus (COVID-19) per non mandare i figli dall’altro genitore, cercando di minare ed indebolire il rapporto con l’altro genitore. Ciò non è possibile.
Il diritto alla bigenitorialità, che permette ai figli, e per converso, ai genitori di godere della presenza sia del padre che della madre, è un diritto costituzionalmente garantito (art.30 Costituzione), oltre che dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (art.8) e come tale non può essere compromesso né messo in discussione, va tuttavia bilanciato con l’interesse alla salute.
In quest’ottica, il Governo, già con il decreto del 10 marzo 2020, aveva permesso “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
Ad ulteriore precisazione, il DPCM del 26 aprile ha consentito gli spostamenti in regione per fare visita ai congiunti, alle persone con cui si ha un legame stabile ed ai parenti sino al sesto grado.
Conseguentemente si ritiene che, in base alla normativa in vigore, i rapporti tra figli e genitori non possono e non debbono essere in nessun caso sospesi, dovendosi tutt’al più procedere, in ipotesi eccezionali in cui esistono rischi per la salute che sconsigliano una frequentazione fisica (ad es. quarantena per un genitore che proviene da altra regione ovvero presenza di sintomi e possibile contagio), ad incontri attraverso videochiamate con Skype o WhatsApp ovvero altre modalità da remoto.
In tale contesto ed al fine di scongiurare conflitti che potrebbero sfociare in contenziosi, sia in sede civile che penale, sarebbe auspicabile, anche se difficile, un rapporto collaborativo tra i genitori, i quali, in presenza di problemi, potrebbero modificare temporaneamente le condizioni relative al diritto di visita o di comune accordo oppure attraverso ricorsi d’urgenza al Tribunale ovvero stipulando negoziazioni assistite.
In giurisprudenza si segnalano varie sentenze che prediligono, alternativamente la prevalenza del diritto di visita ovvero il diritto alla salute.
Ed in particolare la prima pronuncia è stata pubblicata dal Tribunale di Milano in data 11.3.2020, la quale ha precisato che le disposizioni limitative degli spostamenti per effetto del coronavirus (COVID-19) non sospendono il calendario dei tempi di frequentazione genitori/figli, che deve proseguire con le modalità previste dai provvedimenti di separazione/divorzio.
Successivamente il Tribunale di Roma in data 7.4.2020, riconoscendo la legittimità degli spostamenti del padre per raggiungere i figli minori dalla sede di lavoro, prendendo atto della distanza geografica in essere, oltre a colmare il vuoto normativo nei provvedimenti d’urgenza emanati dal governo rispetto alle incipienti previsioni (e relative norme interpretative che avevano inizialmente chiarito la legittimità dello spostamento sul territorio nazionale del genitore non collocatario ai fini della frequentazione dei figli), ha evidenziato altresì come l’attuale emergenza da coronavirus (COVID-19) non possa intaccare né il diritto dei figli minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori (e di riceverne cura, educazione, istruzione ed assistenza morale) né il diritto – dovere dei genitori di occuparsi dei figli.
In senso parzialmente contrario si è pronunciato il Tribunale di Bari, con ordinanza 26.3.2020, precisando che, quando non è possibile garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza fissate nei vari D.P.C.M., i contatti tra genitori non collocatari e figli dovranno essere esercitati mediante videochiamate o Skype: in questo caso il genitore non collocatario dimorava in comune diverso da quello di residenza del minore (ora sussumibile alla situazione di altra regione) e secondo il Giudice non potevano essere rispettate le condizioni di sicurezza e prudenza fissate dai D.P.C.M. in vigore.
In tale contesto ed al fine di scongiurare conflitti che potrebbero sfociare in contenziosi, sia in sede civile che penale, sarebbe preferibile un rapporto collaborativo tra i genitori, improntato al dialogo, anche se difficile e/o doloroso, nel supremo interesse dei figli.
I coniugi, in presenza di problemi, potrebbero discuterne insieme, anche attraverso i propri legali, e modificare temporaneamente le condizioni relative al diritto di visita. Una volta raggiunto l’accordo lo potrebbero formalizzare stipulando negoziazione assistite o, in caso di disaccordo, in estrema ratio, depositare ricorsi d’urgenza al Tribunale.
In ogni caso entrambi i genitori, nel momento in cui si trovano con i minori, dovrebbero attenersi alle regole del buon senso: evitando possibili fonti di pericolo e contagio e/o situazioni potenzialmente a rischio come spostamenti con mezzi pubblici e contatti con altri soggetti maggiormente esposti al rischio di contrarre il coronavirus (COVID-19).