Fatturazione elettronica e tutela monitoria: la posizione della giurisprudenza

da | Mag 21, 2020 | Diritto Civile

A partire dal 1 gennaio 2019 il legislatore ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica anche nell’ambito degli scambi commerciali tra operatori privati. In dottrina ed in giurisprudenza, pertanto, ci si è posti il problema di stabilire se la fatturazione elettronica costituisca, da sola, idonea e sufficiente prova scritta ai fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo e se, di conseguenza, sia ancora necessario che il ricorrente provveda al deposito dell’estratto autentico delle fatture contabili. In altre parole, si tratta di stabilire se l’emissione delle fatture elettroniche, generate tramite il Sistema di Interscambio – di cui all’art. 1, commi 211 e 212, L. 244/2007 – comporti automaticamente il venir meno dell’obbligo di depositare l’estratto notarile delle scritture contabili oppure se, onde ottenere la tutela monitoria, sia ancora necessario e doveroso provvedere al deposito dell’estratto autentico delle scritture contabili, in ossequio alla normativa codicistica.

Il procedimento per ingiunzione, noto anche come procedimento monitorio, è il principale procedimento sommario disciplinato nel nostro ordinamento e costituisce un prezioso strumento attraverso il quale trovano integrale soddisfazione numerosi diritti di credito.
Qualora il giudice adito reputi fondata la pretesa del creditore, emetterà un decreto con cui ingiunge al debitore il pagamento di una somma determinata entro un determinato termine, con il contestuale avvertimento che entro detto termine potrà essere proposta opposizione. L’opposizione determinerà l’instaurazione di un giudizio a cognizione piena e si concluderà con un provvedimento reso in forma di sentenza, destinato a sostituirsi in toto al provvedimento sommario.

Affinché possa essere accordata la tutela monitoria richiesta sarà necessario che il creditore fornisca adeguata prova scritta del proprio diritto. In particolare, per quanto concerne i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale, l’art. 634, II comma, c.p.c. stabilisce espressamente che sono considerate prove iscritte idonee “gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.

Sull’argomento si registrano pronunce discordanti in giurisprudenza.

Il Tribunale di Verona, con una recente sentenza del 29 novembre 2019, ha concesso un decreto ingiuntivo richiesto sulla scorta delle sole fattura elettronica senza il contestuale deposito dell’estratto notarile delle scritture contabili, evidenziando come dette fatture debbano ritenersi equipollenti all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art. 634, II comma, c.p.c.
Ad avviso del Tribunale scaligero, il Sistema di Interscambio genererebbe documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da “fonte/terzo qualificato”, come l’Agenzia delle Entrate. Pertanto, prosegue il Tribunale, proprio in ragione delle caratteristiche della fattura elettronica, i soggetti obbligati ad emetterle in via esclusiva mediante il Sistema di Interscambio sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972 cosicché per tali soggetti deve ritenersi che sia venuto meno anche l’obbligo di tenere i predetti registri, e di conseguenza gli obblighi previsti dall’art. 634 comma 2, c.p.c. ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo, poiché è illogico pensare che un’impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l’obbligo di utilizzare.
In definitiva, secondo il Tribunale di Verona, l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica a far data dal 1 gennaio 2019 per i soggetti IVA avrebbe comportato il venir meno dell’obbligo di annotazione nei registri, con conseguente semplificazione degli adempimenti necessari ai fini dell’ottenimento di un decreto ingiuntivo.

Di contrario avviso il Tribunale di Vicenza che, con sentenza del 25 ottobre 2019, ha sancito il principio secondo il quale la fattura elettronica, da sola, non soddisfa il requisito della prova scritta di cui all’art. 634, co. II, c.p.c., a meno che non sia accompagnata dal relativo estratto autentico notarile. Secondo i giudici vicentini, nonostante l’entrata in vigore dell’obbligo di emissione delle fatture elettroniche, il creditore che agisce per ottenere un decreto ingiuntivo dovrà continuare ad allegare gli estratti autentici delle scritture contabili. Infatti, soltanto la presentazione dell’estratto autentico notarile delle scritture contabili permetterebbe il controllo della regolare tenuta di tali scritture, verifica che non può essere effettuata sulla base dalla sola fatturazione elettronica. Il Sistema di Interscambio, cui in precedenza si faceva riferimento, garantirebbe infatti solo l’autenticità delle fatture, ma non anche la loro regolare tenuta nei registri in cui devono essere adeguatamente iscritte. Con la naturale conseguenza che il ricorrente, per soddisfare il requisito della prova scritta, sarà tenuto a presentare l’estratto autenticato dei registri o delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c.

Ad avviso di chi scrive, la soluzione prospettata dal Tribunale di Vicenza nella pronuncia testé richiamata appare congruamente argomentata e condivisibile, consentendo di addivenire alla risoluzione del problema. In proposito, è sufficiente considerare che il venir meno dell’obbligo di annotazione nei suindicati registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. n. 633/1972 non equivale – sul piano processuale – ad un’attestazione di regolare tenuta dei medesimi registri, regolare tenuta che, pur non costituendo più un obbligo, attualmente costituisce un onere dell’imprenditore che intenda avvalersi del procedimento monitorio, non essendogli, in caso contrario, preclusa la possibilità di far valere le proprie ragioni attraverso l’instaurazione di un giudizio a cognizione ordinaria. Pertanto, il venir meno dell’obbligo di tenuta dei registri di cui trattasi non potrà mai comportare l’automatica rilevanza, a livello certificazione prevista dalla legge processuale, circa la correttezza delle informazioni acquisibili dal Fisco attraverso il sistema informatico menzionato delle scritture oggetto degli stessi, relativamente alle quali la legge non individua formalità alcuna anche in relazione ad eventuali soggetti, pubblici o privati, di riferimento.
In definitiva, continuerà ad essere onere della parte che intende accedere al procedimento monitorio quello di produrre l’estratto autentico dei registri IVA o delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c.; in mancanza, il giudice inviterà il ricorrente ad integrare la documentazione prodotta, avvalendosi del potere riconosciutogli dall’art. 640 c.p.c.

Scopri le competenze legali e le specializzazioni dello Studio Legale Valettini.

Contattaci per una consulenza legale

Accettazione privacy

2 + 15 =