La questione è oggi regolamentata dalla riforma Cartabia che ha ammesso il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento obbligatorio di mediazione e di negoziazione assistita.
L’interpretazione letterale dell’art. 75, comma 1 del d.p.r. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) aveva condotto ad escludere il diritto al compenso per l’assistenza alla parte ammessa al patrocinio al di fuori della lite giudiziale.
Invero, la Corte Costituzionale con la sentenza 20 gennaio 2022, n. 10, aveva anticipato il legislatore delegato, ammettendo la possibilità di accedere al gratuito patrocinio nei procedimenti di mediazione obbligatoria in un processo celebrato proprio lo stesso giorno dell’entrata in vigore della Legge delega sulla Riforma civile.
Già la Consulta aveva osservato come risultasse irragionevole imporre la mediazione in un rilevante numero di materie per finalità deflattive, con necessaria assistenza legale, consentendo ai meno abbienti di accedervi senza il pagamento delle spese dovute all’organismo di conciliazione, ma al contempo non riconoscere anche la possibilità di ottenere il patrocinio a spese dello Stato, proprio quando siffatte finalità erano state conseguite.
Tali argomentazioni hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 74, secondo comma, 75, primo comma, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui all’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, quando nel corso dei medesimi è stato raggiunto un accordo, nonché del successivo art. 83, comma 2, dello stesso T.U., nella parte in cui non prevede che, in tali ipotesi, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.
La Consulta, nel definire irragionevole e lesiva del diritto di difesa la suddetta disciplina legislativa, ha identificato il patrocinio a spese dello Stato quale “spesa costituzionalmente necessaria”, deputato a garantire l’effettività dell’inviolabile diritto al processo e alla difesa.
Invero, escludere il diritto del procuratore al compenso per l’attività prestata al soggetto non abbiente esporrebbe quest’ultimo alla necessità di rinunziare a far valere i propri diritti in giudizio nei casi in cui la mediazione sia obbligatoria, in palese contrasto con il disposto dell’art. 24 Cost.
D’altra parte non è ipotizzabile che l’avvocato sia tenuto a prestare la propria opera gratuitamente, senza essere pagato né dallo Stato né dal cliente, persona non abbiente.
Secondo gli stessi togati, ciò potrebbe indurre a non raggiungere l’accordo in fase di mediazione per ottenere, una volta introdotto il processo, il pagamento a carico dello Stato delle spese difensive, con vanificazione delle finalità deflattive.
Il Collegio ha infine precisato che resta ferma la facoltà del legislatore di valutare, nella sua discrezionalità, l’opportunità di introdurre, nel rispetto dei principi costituzionali indicati dalla sentenza de qua, una più compiuta e specifica disciplina dell’argomento, così come avvenuto a seguito della Riforma che porta il nome della allora Ministra della Giustizia Marta Cartabia.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore il prossimo 30 giugno 2023.