Il convivente more uxorio ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla morte del partner?

da | Lug 12, 2023 | Diritto Civile, Diritto Fallimentare

Se, come è vero, non sussiste alcun dubbio circa il diritto del coniuge e dei parenti più prossimi al risarcimento dei danni patiti a causa delle lesioni o della morte del congiunto derivante da fatto illecito, non pochi dubbi sorgono allorquando è il convivente more uxorio a pretendere la tutela di tale diritto.

E infatti solo recentemente la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso di riconoscere tale diritto risarcitorio in capo al convivente more uxorio, seppure al verificarsi di determinate condizioni.

Dapprima con Sentenza n. 13654/2014 la Suprema Corte di Cassazione, nel riconoscere il diritto anche alla famiglia “naturale” di vedersi riconosciuto il risarcimento del danno da morte o lesioni derivanti da fatto illecito, ha stabilito che tale diritto può essere riconosciuto solo a condizione che si dimostri l’esistenza di uno stabile legame affettivo che, per la significativa comunanza di affetti sia equiparabile al rapporto coniugale. Ulteriore elemento interessante è rappresentato dal fatto che tale condizione può essere integrata anche da una convivenza “breve”, finanche della durata di pochi mesi, purchè frutto di comune scelta di vita. Pertanto, è la natura e l’intensità del rapporto a contare più che la durata dello stesso.

La giurisprudenza di legittimità si spinge ancora oltre con l’Ordinanza n. 9178/2018 e da ultimo con l’Ordinanza n. 8801/2023 del marzo di quest’anno, con le quali si statuisce che per il riconoscimento del diritto al risarcimento di cui si parla assume rilievo recessivo il fattore coabitazione del convivente more uxorio con la vittima, soprattutto alla luce dell’attuale assetto sociale, potendo essere la scelta di un luogo di abitazione diverso da quello del convivente necessitata da circostanze economiche, assistenza a persone del proprio nucleo familiare o esigenze lavorative.

È quindi la stabile comunanza di vita e di affetti, frutto di una comune scelta di vita, a costituire elemento fondante il diritto di richiesta risarcitoria del convivente more uxorio.

Pur trattandosi di elementi di non facile prova, si tratta comunque di un’apertura importante verso il riconoscimento di una tutela sempre più estesa dei diritti del convivente more uxorio.

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