Il nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

da | Mag 11, 2023 | Diritto del Lavoro

La cd “Riforma Cartabia”, ha innovato in maniera evidente la materia della separazione e del divorzio, introducendo novità sostanziali e incombenti nuovi.

La ratio della riforma è quella di ridurre le incertezze nate da una disciplina frammentaria che ha per lungo tempo caratterizzato questa materia.

La nuova normativa prevede la modifica della competenza territoriale, stabilendo che, in tutti i casi in cui devono essere adottati procedimenti che riguardano il minore, il tribunale competente viene determinato dalla residenza del minore stesso. Se vi e stato un trasferimento non autorizzato, e non è ancora trascorso un anno, rimane competente il tribunale del luogo dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento, individuata secondo il recepimento degli orientamenti della giurisprudenza nazionale e comunitaria, ciò al fine di disincentivare cambi di residenza pretestuosi.

Ad ulteriore tutela del minore il legislatore ha introdotto la figura del “curatore speciale” che può essere nominato dal giudice nei casi previsti dalla legge. Il giudice può, altresì, adottare i provvedimenti opportuni e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile con la finalità di apprestare massima tutela al minore. Tra i poteri del Giudice, una novità senz’altro rilevante è quella della possibilità di chiedere alle parti documentazione integrativa sui patrimoni al fine di indagare sull’effettivo tenore di vita e ottenere così maggiori elementi di valutazione per stabilire un congruo contributo economico. Il minore che ha compiuto i dodici anni viene sentito dal giudice e le sue opinioni devono essere tenute in considerazione. Solo se il giudice ravvede un pregiudizio per il minore in caso di ascolto, può non sentirlo, motivando il provvedimento.

Elementi di novità sono stati introdotti anche nella forma della domanda, che deve contenere oltre l’individuazione del tribunale competente, le generalità delle parti e l’esposizione sintetica dei fatti, anche l’indicazione, sin da subito, dei mezzi di prova e dei documenti di cui la parte intende avvalersi.

Del tutto nuovo è anche l’obbligo, in caso di richieste economiche o in presenza di minori, della produzione in giudizio della documentazione attestante la titolarità di diritti reali, di quote sociali e degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Nei procedimenti relativi ai minori al ricorso deve essere allegato un “piano genitoriale” che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alla frequentazione abituali e alle vacanze normalmente godute, così che il giudice possa adottare i provvedimenti più opportuni nell’interesse del minore, senza trascurare la situazione di vita pregressa e le sue abitudini consolidate.

Trattandosi di normativa di nuova adozione che molto ha innovato rispetto a quanto in vigore in precedenza sarà necessario attendere che la giurisprudenza si esprima per valutare l’effettiva portata della riforma. Alcuni tribunali hanno già offerto delle linee guida per l’interpretazione di alcuni punti controversi e fornire le prime modalità operative.

 

 

 

 

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