Il sovraindebitamento

da | Mag 24, 2023 | Diritto Civile, Diritto Fallimentare

Con il termine “sovraindebitamento” si intende “lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. È questa la definizione contenuta nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”) in vigore dal 15 luglio 2022 che ha sostituito la L. 3/2012 (anche nota come legge “Salva Suicidi”).

Il CCII contiene, quindi, tra l’altro, la disciplina delle c.d. procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardante, quindi, tutte quelle situazioni di indebitamento di soggetti definiti – sotto la vigenza della legge fallimentare – non fallibili, come il consumatore, l’imprenditore agricolo, i lavoratori autonomi, le start up innovative, l’imprenditore minore. In tal modo il Legislatore ha inteso offrire uno strumento per poter facilitare il risanamento dei debiti assunti, in presenza di determinate condizioni. Il tutto con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi altamente specializzato, appositamente istituito.

Le principali procedure attivabili sono:

  • la Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore:attivabile solo dal Consumatore che non abbia causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può quindi proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento prevedendo il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.
  • Il Concordato Minore: usufruibile solo per l’Imprenditore Minore, l’Imprenditore Agricolo, il Professionista e le Start Up innovative. La proposta di Concordato Minore è formulata ai creditori quando consente di proseguire l’attività; diversamente, può essere proposta solo nel caso in cui sia previsto un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
  • La Liquidazione Controllata dei Beni: attivabile da tutti i debitori in stato di sovraindebitamento nel caso di impossibilità di scelta del Concordato Minore e della Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore. Il Liquidatore provvede alla distribuzione ai creditori del ricavato dalla liquidazione secondo l’ordine di prelazione.

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