L’abrogazione del “rito Fornero”

da | Apr 20, 2023 | Diritto del Lavoro

L’art.1, comma 32, d.lgs. 149/22 (c.d. “riforma CARTABIA”) nell’esercitare la delega di cui alla legge n.206/2021 in materia di processo del lavoro, ha portato all’abrogazione, in materia di licenziamento, del c.d. “rito FORNERO”, ossia dello speciale procedimento di cui alla legge 28 giugno 2021, n. 92 che aveva, di fatto, creato un modello processuale “riservato” alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art.18 Stat. Lav. e (indipendentemente dai requisiti dimensionali del datore di lavoro) per tutti i casi di licenziamento discriminatorio. Sotto il profilo temporale, la disciplina aveva trovato applicazione per i lavoratori risultati in forza alla data del 6 marzo 2015.

La c.d. “riforma CARTABIA”, al fine di “unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti” (cfr. art.1, comma 11 legge delega n.206/2021) ha, così, introdotto nell’ambito del Codice di Procedura Civile il nuovo Capo I-bis “Delle controversie relative ai licenziamenti”, costituito da tre nuovi articoli di legge, il primo dei quali (art.441-bis – Controversie in materia di licenziamento) disciplinante la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia stata proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

La nuova norma, nell’assoggettare le suddette controversie alla disciplina di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c., ha conseguentemente abrogato il c.d. “rito FORNERO” per le cause instaurate successivamente all’entrata in vigore della nuova legge, prevedendo inoltre la possibile riduzione dei termini del procedimento fino alla metà e la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria, attuata anche attraverso l’attribuzione alle controversie in oggetto del carattere della priorità “rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice”, nonché atrraverso la riserva dal parte del giudicante, nell’ambito del calendario delle udienze, di “particolari giorni, anche ravvicinati”.

Con l’evidente intento del Legislatore di ridurre e limitare il ricorso a domande cautelari proposte ante causam, senza però poter ritenere preclusa la scelta di agire con ricorso ex art.700 c.p.c., se ritenuta processualmente più favorevole.

 

 

 

 

 

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