I rapporti tra assegno di mantenimento e altri crediti vantabili.
L’argomento trae spunto da una recentissima pronuncia della Corte Suprema di Cassazione[1], la quale, trattando dei requisiti necessari ai fini della integrazione del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p., ha chiarito che la parte obbligata a versare un assegno di mantenimento a favore dei figli o del coniuge non può ritenersi esente da tale obbligo qualora possa vantare un credito di diversa natura nei confronti dell’altro coniuge.
Il fatto
L’odierno ricorrente era stato rinviato a giudizio e, successivamente, condannato in primo grado per violazione degli obblighi di assistenza familiare, ai sensi dell’art. 570 c.p., per aver reiteratamente mancato di versare l’assegno di mantenimento a favore dei figli minorenni e dell’ex coniuge. Contro tale pronuncia, il soggetto proponeva appello; la Corte d’Appello adita decideva di confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui prevedeva la penale responsabilità dell’uomo, pur prevedendo una diminuzione della pena inflittagli. Il ricorrente, quindi, proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza, asserendo l’avvenuta compensazione del proprio dovere di mantenimento dei figli con un credito da lui vantato nei confronti dell’altro genitore; a sostegno di tale tesi egli sosteneva che la moglie e i figli minorenni, beneficiari del contributo, non versassero in stato di bisogno.
Il diritto
Innanzitutto è d’obbligo chiarire cosa si intenda per assegno di mantenimento e quali presupposti debbano sussistere al fine della sua corresponsione. L’assegno di mantenimento è un contributo di natura economica disposto dal giudice in sede di separazione personale a favore del coniuge e/o dei figli ed esso conosce disciplina parzialmente differente a seconda che il contributo sia, appunto, disposto a favore dell’uno o degli altri: nel primo caso, infatti, al coniuge interessato a riceverlo non deve essere addebitata la separazione ed egli ha l’onere di formalizzare la relativa richiesta in sede di separazione e di dimostrare la mancanza di un adeguato reddito proprio che gli permetta di mantenere il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio; nel secondo caso, invece, il diritto dei figli all’assistenza morale e materiale da parte dei genitori comporta un diritto assoluto, rappresentando, viceversa, per i genitori un obbligo imprescindibile.
Nel caso in esame, l’assegno di mantenimento era stato predisposto in fase di separazione personale a favore della moglie, poiché versante in stato di bisogno economico per aver contratto debiti rispondenti agli interessi della famiglia, e dei figli. Il marito, dal canto suo, vantando un credito nei confronti della moglie, cessava di versare il suddetto contributo anche nei confronti dei figli, integrando così il reato di cui all’art. 570 c.p. per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il punto di diritto che viene, dunque, in rilievo è se l’assegno di mantenimento sia compensabile con altro credito di diversa natura vantabile dall’obbligato al mantenimento nei confronti dell’assegnatario del contributo economico e se, quindi, per effetto della compensazione il dovere di mantenimento possa ritenersi estinto.
La Corte di Cassazione, chiamata a giudicare sulla questione di diritto appena citata, esprimeva il principio secondo il quale “il soggetto obbligato a fornire i mezzi di sussistenza non può opporre, a titolo di compensazione, al fine di escludere la ipotizzabilità del reato di cui all’art. 570 c.p., un suo credito verso l’avente diritto perchè è preminente il suo dovere di sopperire, comunque, allo stato di bisogno dei figli minorenni e del coniuge soddisfacendone le esigenze primarie”. Sulla base di tale concetto, che risulta essere un orientamento consolidato in quanto già affermato con precedenti pronunce (precisamente con la sentenza n. 45450/2018 e la n. 9600/2011), la Corte dichiarava inammissibile il ricorso in quanto il credito vantato dal marito nei confronti della moglie non estingue il suo dovere di mantenimento nei confronti di lei, poiché non passibile di compensazione; quanto al dovere di assistenza materiale nei confronti dei figli, questo è da ritenersi inderogabile e il loro eventuale stato di bisogno non rileva ai fini dell’integrazione dell’obbligo stesso.
[1] Corte Suprema di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 10 marzo 2020, n. 9553.