La legge n. 3 del 2012, la c.d. legge “Salva Suicidi”, contiene la disciplina delle cosiddette procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e riguarda, quindi, tutte quelle situazioni di indebitamento dei soggetti non fallibili, soggetti – cioè – cui non si applica la legge fallimentare, come il consumatore, l’imprenditore agricolo, i lavoratori autonomi, le start up innovative.
Con il termine sovraindebitamento si intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
In buona sostanza, con la legge n.3 del 2012 (c.d. legge Salva Suicidi), il Legislatore ha inteso offrire anche al non imprenditore uno strumento per poter facilitare il risanamento dei debiti assunti, in presenza di determinate condizioni. Il tutto con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi altamente specializzato, appositamente istituito o di un professionista autorizzato e nominato dal Tribunale territorialmente competente.
Sono tre le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla L. n. 3/2012 (c.d. legge Salva Suicidi):
- Accordo di composizione della crisi
- Piano del consumatore
- Liquidazione del patrimonio del debitore
Il principale effetto legato all’accesso a queste procedure – o meglio, il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario delle procedure in esame – è quello esdebitatorio.
Con il termine esdebitazione si intende la liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori sorti anteriormente alla procedura e rimasti insoddisfatti.
Accordo di composizione della crisi
Il primo degli istituti previsto dalla legge n. 3/2012 (c.d. legge Salva Suicidi) è l’accordo di composizione della crisi. Può accedere a questa procedura il soggetto che abbia assunto debiti derivanti – in tutto o in gran parte – dall’esercizio dell’attività di impresa, professionale o comunque lavorativa.
Il soggetto che vi accede, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi appositamente istituito o di un professionista autorizzato e nominato dal Tribunale territorialmente competente, predispone un piano che preveda la liquidazione dei beni o la continuità dell’attività di impresa per il pagamento dei propri debitori. L’accordo può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma.
Elemento distintivo di questo istituto è la necessità della votazione, da parte dei creditori, del piano e della proposta avanzati dal debitore. Più precisamente, occorre il consenso dei creditori che costituiscono il 60% dei crediti complessivi.
Piano del consumatore
Il secondo degli istituti previsto dalla legge n. 3 del 2012 (c.d. legge Salva Suicidi) è il piano del consumatore. Com’è facilmente intuibile dalla definizione, tale procedura è riservata al consumatore: è questa una prima, importante differenza rispetto alla procedura vista prima (l’accordo di composizione della crisi). Importante, quindi, chiarire che cosa si intende per “consumatore” nel linguaggio giuridico: si definisce consumatore il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Anche in questa ipotesi, il consumatore, sempre con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi, può proporre un piano che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma.
Il legislatore non ha previsto, per questo tipo di procedura, a differenza di quanto visto per l’accordo di composizione della crisi, il consenso dei creditori. È questo un altro elemento distintivo rispetto al primo istituto rappresentato.
Infatti, in questa ipotesi, in luogo del consenso dei creditori, il legislatore ha previsto la necessità che il Giudice proceda alla valutazione della c.d. meritevolezza del debitore: in altre parole ed in estrema sintesi, occorre escludere che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia con colpa determinato il proprio sovraindebitamento.
In ogni caso si ricordi che al consumatore è sempre data la possibilità di accedere, oltre che al piano del consumatore, anche alle altre procedure disciplinate dalla legge n. 3 del 2012: l’accordo con i creditori e la liquidazione del patrimonio.
Liquidazione del patrimonio del debitore
La terza ed ultima procedura prevista dalla legge n. 3 del 2012 (c.d. legge Salva Suicidi) è quella della liquidazione del patrimonio. Tale istituto non prevede – a differenza delle altre procedure prima viste – la proposta ai creditori. Si tratta, infatti, di una procedura volta al soddisfacimento dei creditori mediante concessione in denaro dei beni del debitore e la conseguente ripartizione tra i creditori. Sono esclusi dalla liquidazione i crediti impignorabili, i crediti avente carattere alimentare, salari e quella massa attiva che rimane a disposizione del sovraindebitato, destinata, nei limiti stabiliti dal giudice, al sostentamento del proprio nucleo familiare.
Codice della Crisi di Impresa e dell’insolvenza (D.Lgs 12 gennaio 2019 n. 14)
Merita, infine, segnalare che in data 11 gennaio 2019 è stato approvato in via definitiva il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, che prende il nome di Codice della Crisi di Impresa e dell’insolvenza. Nonostante la proposta del Consiglio di Stato, non è stata prevista l’abrogazione espressa della legge n. 3 del 2012 (c.d. legge Salva Suicidi), che – come visto – per prima ha disciplinato le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ma la stessa andrebbe considerata tacitamente abrogata.
Il Codice della Crisi di Impresa e dell’insolvenza, secondo quanto previsto, sarebbe dovuto entrare in vigore decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 15 agosto 2020. Tuttavia, il nuovo Decreto Legge “recante disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese e all’esportazione” all’art. 6 ha espressamente rinviato l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza al 1° settembre 2021.
Vi è da dire, infine, che, quanto alla disciplina transitoria, le domande di accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento depositate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina contenuta nel Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza sono definite secondo le disposizioni della legge n. 3/2012 (c.d. legge Salva Suicidi). Lo stesso vale per i procedimenti già pendenti.
Lo Studio Legale Valettini & Associati rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito alla crisi da sovraindebitamento e per consulenze personalizzate e mirate.