Licenziamento individuale illegittimo e reintegrazione di una lavoratrice nel posto di lavoro: causa vinta dallo Studio Legale Valettini

da | Giu 8, 2020 | Diritto del Lavoro, Le nostre cause

La Fisascat Cisl in collaborazione con lo Studio Legale Valettini ha intentato e vinto una causa di licenziamento individuale ritenuto illegittimo dal Tribunale della Spezia, con sentenza n. 1609/2020 del 05/06/2020, nei confronti di una azienda che svolge servizi di custodia e pulizie nel comune della Spezia, per la reintegrazione di una lavoratrice nel posto di lavoro.

Più in particolare, a seguito di contestazioni per comportamenti non corretti tenutisi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, alla lavoratrice veniva intimato un licenziamento senza la contestazione del “fatto illecito”, e della recidiva, considerata aggravante, condizione quest’ultima che non avrebbe permesso alla stessa di difendersi adeguatamente, esercitando il suo diritto alla difesa.

La pronuncia del tribunale della Spezia, ha sancito il diritto di reintegro della lavoratrice nel posto di lavoro e un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di fatto, desimibile dalle buste paga, dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione.

 

Il licenziamento individuale è illegittimo in mancanza della contestazione della recidiva da parte del datore di lavoro

Nel caso oggetto di sentenza, alla lavoratrice veniva intimato un licenziamento disciplinare, in seguito a comportamenti non corretti sul luogo di lavoro, con la recidiva, dopo aver riportato due provvedimenti di sospensione; recidiva, che, non viene presa in considerazione come criterio di determinazione della sanzione da irrogare per l’infrazione disciplinare contestata.

La contestazione deve consentire al lavoratore, il pieno esercizio del diritto di difesa. Questo non è possibile se il datore di lavoro non dice al lavoratore la sua intenzione di valutare disciplinarmente la recidiva, quando ne derivi, la possibilità di intimare licenziamento per fatti che, senza recidiva, consentirebbero la sola applicazione di una sanzione conservativa.
Il fatto che il lavoratore conosca l’esistenza dei precedenti disciplinari, non garantisce il suo diritto di difesa, se il datore di lavoro, nella contestazione e non altrove, non gli comunica la propria intenzione di valutarli, come recidiva, ai fini disciplinari ne consegue che il licenziamento è illegittimo.

Se la recidiva, negli illeciti puniti con sanzione conservativa, è l’elemento costitutivo della fattispecie disciplinare, e se non è contestata, non può essere valutata, per cui deve essere comminata una sanzione conservativa prevista dal comma 4 dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori: “ Il giudice…annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione”.

 

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