L’intervento del Fondo di Garanzia INPS per il Trattamento di Fine Rapporto a fronte dell’insolvenza datoriale: l’autonomia del rapporto previdenziale e le ricadute sul termine di prescrizione

da | Mag 28, 2020 | Diritto del Lavoro, Diritto della Previdenza Sociale

Il lavoratore dipendente che abbia cessato il proprio rapporto di lavoro, ma non abbia ottenuto dal datore di lavoro la corresponsione del trattamento economico dovutogli, ha la possibilità di riscuotere i propri crediti retributivi in caso di comprovata insolvenza del datore di lavoro. Invero, il Legislatore, al precipuo scopo di tutelare i lavoratori di fronte all’insolvenza del datore di lavoro, con la Legge 29 maggio 1982, n. 297, ha istituito presso l’INPS il Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto; Fondo successivamente esteso, con il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, anche ai crediti retributivi maturati in costanza di attività lavorativa. Nel corso dell’articolo si metterà in rilievo la natura dell’istituto, insistendo sui relativi presupposti di intervento; intervento che, anche alla luce dei recentissimi chiarimenti da parte della Corte di Cassazione, emergerà essere tutt’altro che scontato.

Il Fondo in questione, alimentato da un contributo ad esclusivo carico della parte datoriale, è un organismo previdenziale volto alla corresponsione di due specifici crediti scaturenti dalle prestazioni di lavoro subordinato: il Trattamento di Fine Rapporto, ai sensi dell’art. 2120 c.c., e la retribuzione inerente l’ultimo trimestre di attività lavorativa.
La normativa richiede, quale presupposto imprescindibile per l’intervento del Fondo, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro, la dimostrazione dell’apertura di una procedura concorsuale a carico del datore nonché l’accertamento del credito in sede di ammissione allo stato passivo.
In alternativa, per quegli imprenditori esclusi dalla Legge Fallimentare (v. art. 1 L. fall.), si riconosce al richiedente, una volta dimostrata la non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure fallimentari, la possibilità di accedere al Fondo documentando l’esperimento di esecuzione forzata sul patrimonio del datore e l’insufficienza delle relative garanzie patrimoniali rispetto al soddisfacimento del credito.

Sostanzialmente, in ossequio alla natura sussidiaria e di extrema ratio del Fondo, ciò che la normativa richiede è la dimostrazione, da parte del lavoratore, di aver agito tempestivamente e in prima battuta nei confronti del datore di lavoro, accertandone lo stato di insolvenza quale causa di impossibilità nel pagamento dei crediti; crediti la cui esistenza e il cui ammontare siano suffragati da idonei mezzi di accertamento – l’ammissione allo stato passivo, una sentenza, un decreto ingiuntivo, perfino, una diffida accertativa di cui all’art. 12 d.lgs. 124/2004 quando ha efficacia di titolo esecutivo.
A fronte dell’impossibilità per il datore di lavoro di soddisfare i suddetti crediti, origina un’obbligazione previdenziale a carico di questa “forma di assicurazione sociale obbligatoria”, sì da soddisfare effettivamente non solo il lavoratore titolare, ma anche i suoi eredi o aventi diritto. Peraltro, come precisato dalla Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza 3 gennaio 2020, n. 32, a suggello di un orientamento pressoché costante, “il diritto alla prestazione del Fondo nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge”.

In altre parole, il diritto del lavoratore a vedersi corrisposto il Trattamento di Fine Rapporto e/o i crediti diversi dal Trattamento di Fine Rapporto da parte dello speciale Fondo di Garanzia, “ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro” (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 19-07-2018, n. 19277). Tant’è che lo stesso si perfeziona al ricorrere delle specifiche condizioni previste dalla normativa: condizioni che rispondono alla peculiare caratterizzazione dell’istituto quale strumento sussidiario e di extrema ratio, azionabile a fronte, non del generico inadempimento dell’obbligo retributivo, ma solamente di quello derivante dall’insolvenza del datore di lavoro.

Corollario della conclamata natura autonoma del diritto alla prestazione previdenziale in esame concerne, come esemplificato dagli Ermellini, il regime della prescrizione.
La recentissima sentenza n. 32, del 03.01.2020, della Corte di Cassazione – già prima richiamata – chiarisce che, essendo l’obbligazione a carico dello speciale Fondo Inps distinta da quella propria del datore di lavoro, lo specifico termine di prescrizione non viene interrotto durante la procedura fallimentare a carico del datore. Dunque, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo. Il termine di prescrizione entro cui avanzare la domanda al Fondo non subisce interruzioni dal perdurare della procedura fallimentare, iniziando a decorrere da quando viene dichiarato esecutivo lo stato passivo.
Merita, infine, segnalare come, al fine di vedersi riconosciuta la prestazione previdenziale in esame, quantomeno con riferimento alle mensilità non riscosse, non basti tenere in debita considerazione il decorrere del termine di prescrizione, peraltro, piuttosto breve.

Per i crediti diversi dal Trattamento di Fine Rapporto il D. Lgs. 80/92 si preoccupa non solo di fissare in un anno il termine di prescrizione del diritto alla prestazione (art. 2 co. 5)a differenza del Trattamento di Fine Rapporto per cui vale l’ordinario termine quinquennale , ma anche di delimitare la garanzia agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro che rientrino nei dodici mesi che precedono i termini indicati all’art. 2, co. 1.
Ciò significa che le ultime tre mensilità saranno corrisposte dal Fondo di Garanzia INPS al lavoratore se, e solo se, ricomprese entro il periodo cronologico di un anno dalla data del provvedimento che determina l’apertura di una delle procedure concorsuali, o dall’inizio dell’esecuzione forzata, o, alla luce della interpretazione convenzionalmente orientata della Giurisprudenza, entro un anno da “qualsiasi iniziativa del lavoratore, che – come la domanda di apertura della procedura concorsuale – sia parimenti volta a far valere in giudizio quei diritti” (Cass. 1.2.2005., n. 1885).

Emerge, pertanto, l’evidente esigenza di indurre il lavoratore ad agire sollecitamente ed a “ricercare la soddisfazione del proprio credito in primis nel datore di lavoro” e solo successivamente e in via sussidiaria al Fondo (Trib. Mantova sent. n. 178/2016), e, ancor più, di collegare l’insoddisfazione del lavoratore, dei suoi crediti, allo stato di insolvenza del datore di lavoro, fermo che “le retribuzioni si considerano non pagate a causa dello stato di insolvenza quando l’inadempimento si collochi temporalmente nei dodici mesi che precedono una delle date che la stessa disposizione considera espressione della esistenza e della irreversibilità di quello stato; conseguentemente, ove il credito retributivo risalga a un periodo più remoto, non può esservi l’accollo del debito da parte del Fondo di garanzia, dovendosi escludere che per i diritti insorti in epoca anteriore al periodo di un anno l’inadempimento sia dovuto all’insolvenza” (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 29-09-2009) 03-11-2009, n. 23286).

Dunque, l’accesso al Fondo di Garanzia, e la conseguente sostituzione del medesimo al datore insolvente nella corresponsione dei precisati trattamenti economici, si rivela essere tutt’altro che scontato, stante il necessario rispetto di condizioni e, soprattutto, di tempistiche stringenti.

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