NULLA LA MULTA IN CASO DI MANCATA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE

da | Ago 29, 2023 | Diritto Civile, Diritto Fallimentare

Dal combinato disposto degli artt.200 e 201 c.d.s emerge l’obbligo per gli agenti accertatori di procedere alla immediata contestazione della violazione al trasgressore.

Nell’attuale sistema normativo la regola generale è quella della contestazione immediata della violazione al trasgressore ed eccezionale è quella della contestazione differita.

Essendo i casi di contestazione differita della violazione, in ossequio ai principi testè ricordati, del tutto eccezionali e tassativamente indicati dall’art.201 CdS, non se ne può fare un’applicazione estensiva a casi non disciplinati.

Ed invero il medesimo articolo recita  : “Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’ articolo 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168 , e successive modificazioni;

g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della L. 15 maggio 1997, n. 127. g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento;

Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e’ necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.

Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1 “.

La legge prevede quindi una ipotesi generale di impossibilità di contestazione per poi elencare alcune ipotesi tipizzate di esclusione legale in cui non è possibile contestare la scelta della mancata immediata contestazione ( Cass 23222 del 2013).

Peraltro, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione in diverse pronunce la “contestazione immediata imposta dall’art.201 CdS ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore.

La limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendono impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone, altrimenti l’illegittimità dell’accertamento e degli atti successivi al procedimento”.

Pertanto al di fuori dei casi espressamente previsti di deroga alla immediata contestazione dell’infrazione gli agenti accertatori devono adeguatamente motivare la ragione per cui non è stato possibile procedervi e tali motivazioni possono essere valutate dal giudice di merito in caso di opposizione anche con riferimento alle caratteristiche dell’infrazione contestata.

Scopri le competenze legali e le specializzazioni dello Studio Legale Valettini.

Contattaci per una consulenza legale

Accettazione privacy

5 + 15 =