Il patto di non concorrenza tra datore di lavoro e dipendente regolamenta i rapporti tra le parti in caso di lavoratore in uscita verso altre aziende
Il patto di non concorrenza tra datore di lavoro e dipendente, disciplinato dall’art. 2125 c.c., è l’accordo mediante il quale il datore di lavoro e il lavoratore convengono di prolungare, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, gli obblighi di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c..
Secondo l’art. 2105 c.c. il prestatore di lavoro “non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.
Requisiti del patto di non concorrenza
L’art 2125 c.c. prescrive per il patto di non concorrenza tra datore di lavoro e lavoratore determinati elementi costitutivi.
Deve risultare innanzitutto, a pena di nullità, da atto scritto. Non è invece necessario che il patto sia contenuto nel contratto di lavoro: poiché il patto di non concorrenza viene qualificato come contratto a prestazioni corrispettive dotato di una causa autonoma rispetto a quella del contratto di lavoro, esso può essere oggetto di una pattuizione separata.
Il divieto di concorrenza deve essere circoscritto entro determinati limiti di tempo. La durata del vincolo non può essere superiore a 5 anni, se si tratta di dirigenti, e a 3 anni negli altri casi, che decorrono dal primo giorno successivo alla cessazione dell’attività lavorativa. L’eventuale durata maggiore pattuita si riduce automaticamente nella misura suindicata.
Quanto alla definizione dell’oggetto del patto di non concorrenza, occorre indicare con sufficiente accuratezza quali attività non potranno essere svolte dall’ex dipendente. La limitazione potrebbe riguardare non solo le mansioni espletate presso l’originario datore di lavoro, ma anche la diversa attività lavorativa che il dipendente potrebbe comunque esercitare in concorrenza con l’ex datore di lavoro.
Il patto di non concorrenza tuttavia è nullo quando per eccessiva ampiezza è idoneo ad impedire l’esplicazione della concreta professionalità del lavoratore al punto da comprometterne ogni potenzialità reddituale (Cass n. 15253/2001; Cass. n. 7835/2006).
I vincoli imposti dal datore di lavoro al termine del rapporto non possono essere illimitati neppure in termini di area geografica. Innanzitutto una limitazione geografica deve essere espressamente indicata nel patto e allo stesso tempo sono nulle le indicazioni troppo estese o troppo generiche. Il patto di non concorrenza, difatti, non può avere un oggetto così indeterminato od una estensione territoriale estesa tale da essere così stringente da limitare la possibilità del lavoratore di trovare un impiego successivamente al cessare del lavoro con il suo datore (Cass. n. 7835/2006).
Ai fini della validità del patto di non concorrenza, deve essere pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro, congruo rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore. Tale corrispettivo che non ha natura risarcitoria ma costituisce il corrispettivo di un’obbligazione di non facere, ancorché erogato in vista della cessazione del rapporto, non è finalizzato ad incentivare l’esodo del lavoratore, avendo piena autonomia causale rispetto alla fine del rapporto, che è mera occasione del patto (Cass n. 16489/2009).
Con riguardo alla congruità del corrispettivo, la previsione di nullità contenuta nell’art 2125 c.c. va riferita alla pattuizione non solo di compensi simbolici, ma anche a compensi manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, costituendo il prezzo di una parziale rinuncia al diritto al lavoro costituzionalmente garantito.
Conseguentemente “viola il disposto dell’art. 2125 c.c. la previsione del pagamento di un corrispettivo mensile in costanza di rapporto di lavoro, in quanto la stessa rende ex ante indeterminabile il compenso, con conseguente alterazione della sinallagmaticità del patto, considerato che, al momento della conclusione del patto, il corrispettivo è del tutto indeterminato in quanto ancorato a una circostanza fattuale – quale la durata del rapporto – del tutto imprevedibile” (Trib. Milano 28 settembre 2010).
Violazione del patto di non concorrenza
Se il patto di concorrenza viene violato dal datore di lavoro, il lavoratore può agire al fine di ottenere il compenso pattuito o per risolvere il contratto. In caso di violazione da parte del lavoratore, il datore di lavoro può agire in giudizio per l’adempimento o per la risoluzione del contratto e chiedere, in entrambe i casi, il risarcimento del danno. In particolare il datore di lavoro può:
- risolvere il patto di non concorrenza per inadempimento, chiedere la restituzione del corrispettivo pagato e il risarcimento dei danni subiti a causa dell’attività svolta dall’ex dipendente in concorrenza;
- chiedere l’adempimento del patto di non concorrenza. In questa ipotesi, il datore di lavoro può iniziare la procedura cautelare d’urgenza affinché il giudice ordini al lavoratore di cessare lo svolgimento dell’attività concorrenziale (inibitoria).
Spesso, al fine di limitare le violazioni del patto da parte del lavoratore, nel contratto viene inserita una clausola che prevede una penale da pagare in caso di inadempimento.
Lo Studio Legale Valettini & Associati rimane a disposizione per chiarimenti o consulenze legali personalizzate in caso di violazione del patto di non concorrenza tra datore di lavoro e dipendente.