La continua evoluzione della materia previdenziale ed assistenziale, sia sotto il profilo normativo che giurisprudenziale, impone un continuo monitoraggio e un costante aggiornamento per poter garantire ai nostri assistiti la miglior tutela possibile.
Con sempre maggior frequenza le persone si trovano a doversi confrontare con situazioni nuove, a volte inaspettate, che coinvolgono diritti particolarmente sensibili (basti pensare alle conseguenze che derivano dalla mancata concessione di una indennità d’accompagnamento, di una indennità di disoccupazione oppure alla contestazione di una indebita percezione di un trattamento previdenziale e/o assistenziale che impone la restituzione delle somme percepite).
Non sempre le decisioni assunte dagli Istituti previdenziali (inps, Inail) risultano corrette.
Pertanto, è necessario, per non rinunciare ad un diritto, verificare fino in fondo la correttezza dell’operato dell’Istituto previdenziale.
In questa rassegna, desideriamo illustrare, con brevi cenni e rimandando agli atti allegati ogni approfondimento, alcuni casi trattati dal nostro Studio che confermano e meglio chiariscono, il nostro pensiero:
–causa RG n°870/20; si trattava di una richiesta di restituzione formulata dall’Inps in relazione ad una pensione riscossa per diversi anni come inabile civile .
ll Giudice ha stabilito che l’Inps può recuperare le somme indebitamente riscosse dal pensionato soltanto entro l’anno successivo a quello nel quale lo stesso Istituto ha avuto la possibilità di acquisire i dati reddituali del pensionato;
–causa RG n°730/20 ; la richiesta di ammissione all’ape sociale era stata respinta dall’Inps perchè l’interessata aveva concluso il rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova e non per licenziamento.
Il Giudice ha ritenuto l’interpretazione dell’Inps irragionevole in considerazione del fatto anche il mancato superamento del periodo di prova deve essere qualificato come licenziamento a tutti gli effetti;
–causa RG n°729/2020: un altro caso di mancata concessione di ape sociale, questa volta per dedotta mancata presentazione della lettera di licenziamento.
Il Giudice ha rilevato l’irragionevolezza dell’operato dell’Istituto avendo quest’ultimo erogato l’indennità di disoccupazione in favore della ricorrente, in tal modo dimostrando di aver già accertato l’esistenza del licenziamento anche in assenza della prescritta comunicazione;
-causa RG n°828/2020; la sentenza affronta la questione relativa al bonus per i lavoratori stagionali introdotto con il Decreto Cura Italia.
Il Giudice ha chiarito che deve essere considerato come stagionale ogni contratto stipulato nei termini di cui all’art.90 del contratto collettivo indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato, o meno, qualificato come tale (nel caso di specie come contratto a tempo determinato),
–causa RG n°330/2020: si trattava della questione inerente l’obbligo del versamento della contribuzione previdenziale anche sulla quota di reddito prodotto da una srl come preteso dall’Inps.
Il Giudice ha stabilito che tale quota non costituisce reddito di impresa (soggetto a contribuzione) bensì di capitale e come tale non soggetto a contribuzione previdenziale;
–causa RG 8/2020; il Giudice ha ribadito che per i soci di società di persone, è dovuta la contribuzione previdenziale soltanto in presenza di effettiva attività lavorativa all’interno della azienda.
Nel caso di specie l’Inps pretendeva, comunque, il versamento della contribuzione atteso che la società, pur inattiva, aveva presentato le prescritte dichiarazioni reddituali (necessarie per la presenza di rimanenze di magazzino).
avv.Emanuele Buttini
RG 8 2020 RG 330 2020 (1) RG 729 2020 RG 730 2020 RG 828 2020 RG 870 2020