Rassegna di giurisprudenza di merito in materia previdenziale ed assistenziale n°2

da | Nov 2, 2021 | Diritto del Lavoro, Diritto della Previdenza Sociale, Senza categoria

Con questo intervento, prosegue l’attività di monitoraggio della giurisprudenza di merito in materia previdenziale ed assistenziale, allo scopo di consentire una, sempre più completa, tutela in favore degli assistiti.

Rileviamo come sia in corso da parte dell’Inps, una attività capillare di recupero di tutte le somme che, secondo l’Istituto, sarebbero state indebitamente riscosse da parte dei titolari di prestazioni economiche.

Nella precedente rassegna, abbiamo affrontato l’argomento sotto l’aspetto dell’indebito su prestazioni di natura previdenziale ( erogate, cioè, a seguito di un versamento di contributi da parte dell’interessato), in questa occasione intendiamo occuparci degli indebiti relativi a prestazioni di natura assistenziale ( e cioè di quelle prestazioni che non si fondano su un preventivo versamento di contributi ma soltanto sullo stato di bisogno dell’interessato).

Segnaliamo, quindi, le seguenti sentenze emesse dal Tribunale della Spezia:

-la pronuncia n°229/2021; si trattava di indebito maturati per la titolarità di redditi superiori ai limiti previsti per la concessione della prestazione.

In questo caso, il Tribunale ha dichiarato non ripetibile da parte dell’Inps, le somme erogate prima del provvedimento di contestazione dell’indebito ( giunto, invece, a distanza di alcuni anni).

Inoltre, il Tribunale ha chiarito che la mancata comunicazione all’Inps dei dati reddituali necessari per l’erogazione della prestazione, non costituisce un comportamento doloso sul quale l’Inps può fondare la richiesta di restituzione;

-la pronuncia n°222/2021 si occupa degli indebiti assistenziali derivanti dal venir meno dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto alla prestazione.

Riveste particolare  importanza perché, fino ad ora, si riteneva che l’indebito maturasse fin dal momento di tale accertamento e cioè dalla visita medica indipendentemente dal fatto che l’Istituto avesse, o meno, nel frattempo, formalizzato la revoca della prestazione.

Il provvedimento di revoca, molto spesso, poteva avvenire a distanza di mesi se non di anni dalla visita.

Il Tribunale ha dichiarato che di indebito può parlarsi soltanto in riferimento ai ratei di prestazione riscossi successivamente alla notifica del provvedimento di revoca al fine di tutelare l’affidamento incolpevole dell’assistito e non dal momento della visita medica.

Ovviamente, anche in questo caso, a meno che non si possano ravvisare comportamenti dolosi da parte dell’assistito che escludano la sussistenza di un legittimo affidamento nel comportamento dell’Istituto.

Avv.Emanuele Buttini

sentenzan°220 2021

sentenza n°229 2021

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