Abbiamo il piacere di evidenziare due decisioni del Tribunale della Spezia che si apprezzano per una applicazione della normativa in materia assistenziale al di fuori di un rigido formalismo.
Si tratta di casi nei quali la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle prestazioni assistenziale, non era in discussione ma l’opposizione alla erogazione da parte dell’Inps era dovuta, unicamente, a questioni “procedurali”.
Nel primo caso, quello recante RG n°933/2021, l’Inps non intendeva riconoscere ad un minore la prestazione quale invalido civile, perché la domanda era stata presentata prima del compimento del 18° anno di età e senza che venisse “flaggata” la relativa opzione.
Il Giudice ha ribadito, richiamando la giurisprudenza di legittimità, la necessità di interpretare la domanda secondo buona fede, prescindendo da formalismi esasperati o dall’uso di formule sacramentali.
Nel secondo caso, quello recante RG n°963/2021, l’Inps intendeva recuperare gli importi corrisposti in un arco temporale piuttosto ampio, nei confronti di un invalido in quanto risultante, formalmente irreperibile all’anagrafe, ma di fatto ricoverato preso una struttura assistenziale.
Il Giudice, anche in questa occasione richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità, ha chiarito come la sostanza dovesse prevalere sulla forma, statuendo che la mancata cancellazione anagrafica dello stato di irreperibilità, non precludesse la possibilità di accertare una situazione differente .