In questo caso, desideriamo sottoporre alla attenzione dei lettori, due interessanti pronunce che hanno affrontato questioni sollevate nei confronti dell’Inail.
La sentenza 324/2022 esamina il caso di una richiesta di riconoscimento della rendita per i superstiti in favore di figli maggiorenni inabili.
Nel caso di specie, unica eccezione che veniva sollevata dall’Inail, era quella di intervenuta prescrizione in quanto, a fonte di una domanda amministrativa presentata il 24 marzo 2014 e respinta il 28 aprile 2015, il ricorso giudiziale era stato depositato nel 2022 e quindi ben oltre il termine triennale.
Il Tribunale ha ritenuto che il termine prescrizionale non fosse interamente decorso in quanto sospeso fino al termine del procedimento amministrativo o meglio sospeso fino a che l’Istituto non avesse comunicato correttamente la decisione in ordine alla domanda proposta.
Infatti, nel caso di specie, la comunicazione dell’esito della domanda amministrativa non risultava rivestire tale requisiti per due ordini di ragioni:
-essa era stata inviata genericamente agli eredi del de cuius e non all’amministratore di sostegno, nel frattempo nominato;
-la perdita della capacità di agire opera sul piano obiettivo e quindi indipendentemente dal fatto che essa sia stata portata a conoscenza della controparte.
La sentenza 58/2022, affronta anch’essa un caso di rendita per i superstiti e si segnala per la particolare attenzione con la quale il Tribunale ha affrontato la problematica inerente l’accertamento della sussistenza della esposizione a rischio professionale del de cuius.
Buona lettura !!
avv.Emanuele Buttini
RG 840 del 2022 RG 279 del 2020