La reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, intesa come obbligo per il datore di lavoro di riammettere il dipendente nel posto che occupava prima del licenziamento, è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 18 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori). Ma le riforme del 2012 (legge Fornero) e del 2015 (Jobs Act) hanno completamente ridisegnato il sistema delle tutele applicabili in caso di licenziamento illegittimo.
Attualmente, il nostro ordinamento prevede due diversi regimi di tutela:
- quello disciplinato dall’art. 18 della legge 300/1970 (come modificato dalla L. 92/2012), che si applica a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015;
- quello contenuto nel d.lgs. 23/2015, che trova invece applicazione nei confronti dei lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in avanti.
In particolare, l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori oggi riconosce ai lavoratori garanzie differenti a seconda della gravità del vizio del licenziamento. La tutela piena è applicabile in tutti i casi di nullità del licenziamento, ad esempio, perché discriminatorio o in violazione delle tutele previste per maternità o paternità oppure negli altri casi previsti dalla legge; ovvero nei casi in cui il licenziamento sia stato intimato a voce.
Ciò a prescindere dal numero di lavoratori occupati dal datore di lavoro ed è prevista anche per i dirigenti.
In tali casi, il giudice, dichiarando nullo il licenziamento, ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, come se il lavoro fosse continuato e condanna il datore al risarcimento del danno e al versamento dei contributi per tutto il periodo intercorrente fra il licenziamento e la reintegrazione. Il risarcimento consiste in un’indennità pari alla somma dell’ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento al giorno dell’effettiva reintegrazione: essa non può essere inferiore alle cinque mensilità , mentre non è previsto un limite massimo. Dall’importo, così come ottenuto, deve essere tolto quanto eventualmente percepito dal lavoratore, nel periodo interessato.
La reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro deve avvenire riammettendo il dipendente nel medesimo posto che occupava prima del licenziamento, salva la possibilità di procedere al trasferimento, in un secondo momento, se ricorrono apprezzabili esigenze tecnico-organizzative o in caso di soppressione dell’unità produttiva cui era addetto il lavoratore licenziato (Cass. 3 maggio 2004 n. 8364).
Il licenziamento illegittimo, che si ha fuori dei casi citati di nullità non sempre porta alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro . Per valutare se il lavoratore deve essere reintegrato, bisogna osservare alcuni elementi tra cui l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro, il regolare funzionamento. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3129 dell’1 febbraio 2019 ha affermato che il licenziamento basato su un fatto illecito è illegittimo, ma bisogna valutare se sia necessaria la reintegra nel posto di lavoro, ovvero se debba essere riconosciuta l’indennità risarcitoria.
Lo Studio Legale Valettini & Associati rimane a disposizione per chiarimenti o consulenze legali personalizzate in merito alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.