Danno da stress lavoro correlato e tutela dell’ambiente di lavoro: un nuovo traguardo nella tutela del lavoratore

da | Mar 9, 2020 | Diritto Civile, Diritto del Lavoro

Le misure adottate per contrastare l’insorgere del danno da stress lavoro correlato per tutelare i lavoratori all’interno dell’ambiente di lavoro

Con l’affacciarsi del ventunesimo secolo si sono acuite le problematiche legate al danno da stress lavoro correlato e si è consolidata una più profonda sensibilità, scientifica e giuridica, intorno all’individuazione e al trattamento di situazioni di malessere psicosociale legate all’attività e all’ambiente di lavoro.

Il quadro normativo, e specificamente previdenziale, da tempo si è fatto carico della salvaguardia delle condizioni fisiche del lavoratore, intervenendo nei confronti di rischi specifici quali l’uso di particolari macchinari o il contatto con particolari sostanze nocive capaci di sfociare in determinate patologie. Negli anni duemila si è iniziato a guardare verso la sfera interiore del dipendente, verso quei rischi originati da fattori gravemente stressogeni legati al contesto lavorativo o all’organizzazione dello stesso, debordanti in disagi psichici o fisici altrettanto meritevoli di tutela. D’altra parte tanto impone la Carta Costituzionale, art. 32, alla cui stregua “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”; salute che, alla luce dell’evoluzione clinico scientifica, ormai edotta delle gravose conseguenze proprie di minacce alla psiche e all’interiorità degli individui, e dei cambiamenti della strutturazione della forza lavoro e della tipologia produttiva, non può che ricomprendere il benessere psichico e sociale, oltre quello meramente fisico.

L’art. 28, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) rende obbligatorio per il datore di lavoro “la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004”. In attuazione della norma codicistica (Art 2087 c.c.), alla cui stregua “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” si sancisce l’obbligo di intervenire, ridurre eliminare i problemi di stress da lavoro e, conseguentemente, adottare provvedimenti antistress; di monitorare l’ambiente lavorativo (dall’organizzazione del lavoro e delle condizioni lavorative ed ambientali a tutti quei rischi immateriali dei lavoratori ricollegabili al lavoro); di operare con il coinvolgimento delle figure aziendali come RSPP e RSL, del medico competente ed eventuali soggetti interni/esterni indicati dalle organizzazioni, e certificare con la redazione di un documento il DVR (documento di valutazione dei rischi), la valutazione dei rischi e del benessere psicofisico dei propri dipendenti.

Tra gli strumenti che il datore di lavoro deve inderogabilmente adottare, diretti alla tutela dell’integrità psicofisica del dipendente, sono definitivamente inserite quelle misure atte alla prevenzione ed eliminazione dei rischi legati allo stress lavoro correlato. Una tipologia di rischio soggettivo e psico-sociale che oltrepassa la valutazione tradizionale di rischio fisico, biologico, chimico, biomeccanico, inteso come legato alle attrezzature, alle sostanze o ai luoghi di lavoro. Si tratta di una novità di fondamentale importanza poiché l’obbligatorietà a carico dei datori di lavoro di tutte le attività di prevenzione e/o rimozione dei conseguenti effetti è presupposto di valutazione per eventuali violazioni di norme prescrittive, con conseguenze non soltanto sul piano risarcitorio, ma anche su quello penale.
Una recente pronuncia del giudice di legittimità – Cassazione penale, sentenza n. 11062 del 08.03.2013 – ha confermato la condanna comminata ad un datore di lavoro ritenuto responsabile dell’infortunio occorso ad un suo dipendente, che, a causa dello stress derivante da un’attività ripetitiva svolta a ritmi serrati, era caduto da una scala mentre si occupava della pulizia dei vetri. La causa della lesione era stata la stanchezza dovuta al lavoro svolto dal dipendente, ma la responsabilità ha riguardato anche il datore di lavoro, colpevole di non aver tutelato i lavoratori fornendo le indicate prescrizioni. Al datore di lavoro è stato contestato di aver omesso di elaborare il documento contenente l’illustrazione esaustiva dei rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, con riguardo, nello specifico, ai pericoli derivanti dallo stress da lavoro ripetitivo a danno dei lavoratori addetti alle pulizie dei vetri. Ancora, il Giudice nomofilattico – Cassazione civile, sentenza n. 9945/2014 del 08.05.2014 – ha riconosciuto l’obbligo del datore di lavoro di predisporre un adeguato modello organizzativo per prevenire le lesioni fisiche e psichiche dei lavoratori, chiarendo come la malattia che sia conseguenza di un’inadeguata organizzazione del ciclo produttivo e del lavoro e/o che non tenga conto delle norme a salvaguardia del lavoratore comportano l’obbligo, per il datore, di risarcire il danno da stress lavoro correlato patito dal dipendente.

 

Cosa si intende per stress lavoro correlato?

L’Accordo europeo sullo stress nei luoghi di lavoro –  siglato da associazioni datoriali e dei lavoratori europee l’8 ottobre 2004 e recepito in Italia dapprima soltanto a livello contrattuale, con l’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008, poi per via definitiva ad opera del citato D.lgs. 81/2008- definisce lo stress quale “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro”. Ci si riferisce non a quello stress “buono”, acceleratore delle capacità umane, che, come dimostrato dalla dottrina clinico-scientifica, a dosi accettabili, ha sicuramente una valenza positiva per l’azienda e per l’individuo, spinto a reagire in modo efficace ed efficiente agli stimoli esterni e ad innescare un’adeguata soglia di attenzione verso le esigenze dell’ambiente. Ma a quel tipo di stress eccessivamente elevato o eccessivamente prolungato nel tempo, conseguenza patologica di carichi eccessivi (emotivo-relazionali o da elevata o scarsa o inadeguata attività) o impropri di lavoro che, pur non qualificabile e qualificato quale malattia vera e propria, in quanto situazione di prolungata tensione “può ridurre l’efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute” – art. 3, co.3, Accordo europeo -.

Il concetto di stress di cui si discute ha, dunque, una doppia valenza: esso può esaurirsi nel c.d. “stress-rischio”, appartenente alla categoria giuridica dei rischi che attengono al lavoro ed in quanto tale inderogabilmente oggetto di valutazione nel documento da redigersi a cura datoriale, oppure può sfociare nel c.d. “stress danno”, ovvero nel vero e proprio danno alla persona, nella lesione della salute del lavoratore (tutelata, tra gli altri, dagli artt. 32 Cost. e 2087 c.c.), con ogni potenziale conseguenza risarcitoria, anche sul piano non patrimoniale. Quindi lo stress ben può rovinare in patologia vera e propria che, stante il caratterizzante collegamento con la causa lavorativa, non può che qualificarsi quale malattia professionale, con ogni conseguenza sul piano dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Cassazione Civile, Sez. Lav., 5 marzo 2018 n. 5066 -.
Sebbene non ricompresa fra le patologie tabellate, infatti, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la possibilità per il lavoratore, con onere probatorio a suo carico, di provare l’eziologia professionale di una malattia non tabellata, contratta in una lavorazione non tabellata e, quindi, anche quella derivante dal nuovo rischio dello “stress lavoro-correlato”.

 

Lo Studio Legale Valettini & Associati rimane a disposizione per chiarimenti o consulenze legali personalizzate e mirate per la richiesta di risarcimento del danno da stress lavoro correlato.

Scopri le competenze legali e le specializzazioni dello Studio Legale Valettini.

Contattaci per una consulenza legale

Accettazione privacy

1 + 8 =