Il fatto che il datore di lavoro si sostituisca alla Cassa edile nel versamento degli accantonamenti dovuti agli operai, non esclude la legittimazione della Cassa stessa a richiedere l’adempimento in suo favore da parte dell’impresa.
Si pone il caso del datore di lavoro che non provvede al versamento dei contributi alla Cassa edile, giustificando questo suo comportamento con la motivazione che avrebbe provveduto lui stesso alla corresponsione del relativo premio/indennità/gratifica.
Risulta molto interessante una breve analisi della recente sentenza riguardante il versamento dei contributi alla Cassa edile da parte del datore di lavoro del Tribunale di Teramo n. 449/2019: il pagamento diretto agli operai degli accantonamenti da parte del datore di lavoro non esclude la legittimazione della Cassa Edile a richiedere l’adempimento in suo favore da parte dell’impresa.
Ebbene il Giudice di merito tenuto conto delle peculiari funzioni attribuite alle Casse edili dalla normativa contrattuale e alla vincolatività ad essa da parte dell’impresa, ha inequivocabilmente stabilito che questo tipo di comportamento da parte del datore di lavoro non configura una revoca della delegazione di pagamento alla Cassa e quindi non esclude la legittimazione della medesima a richiedere l’adempimento del versamento dei contributi in suo favore da parte dell’impresa.
Meritevoli di attenzione sono le principali ragioni della decisione:
- “… È noto che la Cassa Edile è un istituto che trae la sua origine e dall’autonomia collettiva e svolge una funzione sostanzialmente previdenziale essendo volta a garantire ai lavoratori iscritti determinate prestazioni assistenziali integrative. …”
- “…l’obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro non sorge per effetto della iscrizione della ditta alla Cassa Edile, ma – ferma restando l’iscrizione – solo a seguito delle denunce mensili alla stessa dei lavoratori che risultano alle dipendenze della ditta. …”
- “… Come spiegato ampiamente dalla giurisprudenza di vertice, l’adesione alla Cassa edile, che nasce per effetto dell’accoglimento della relativa domanda della ditta (circostanza, è opportuno aggiungere, che fa sorgere l’obbligo di versamento da parte di questa degli accantonamenti solo a seguito di presentazione delle liste mensili degli operai con i dati prescritti nel regolamento), implica, una volta che sia sorto l’obbligo di accantonamento (ciò che avviene appunto per effetto della presentazione della denuncia mensile), una delegazione di pagamento vincolante per la ditta stessa, nel senso che questa non può più liberarsi da tale debito eseguendo la corresponsione diretta al lavoratore degli importi dovuti in base al CCNL. Il datore ha assunto, con l’adesione alla Cassa edile e l’applicazione del CCNL, del quale fa parte la regolamentazione relativa alla Cassa stessa, un insieme di obblighi funzionali alla realizzazione delle finalità proprie dell’istituto, che, per quanto qui interessa, concernono la regolare redazione e l’invio all’Ente paritetico di fonte collettiva delle denunce nominative mensili dei lavoratori occupati con i dati necessari al calcolo delle somme loro dovute. Si tratta di atti, bensì, preparatori dell’esecuzione della prestazione da parte della Cassa edile, come tali estranei ancora all’adempimento, ma all’esecuzione dei quali il datore si è obbligato nei confronti della Cassa, in guisa da rendere esigibile da essa il conseguente conferimento della provvista per l’adempimento di un mandato ormai divenuto irrevocabile per volontà implicita ma inequivoca delle parti stesse. …”
Si tratta quindi in definitiva, della riaffermazione di un principio importante, ossia il ruolo ineludibile ed imprescindibile che il Legislatore ha voluto assegnare alle funzioni, ai compiti e alle peculiarità propri della Cassa edile.
L’obbligo di versamento dei contributi alla Cassa edile
Le imprese del settore edile e affini (imprenditori individuali e società, siano esse industriali, artigiane o cooperative) aventi alle proprie dipendenze lavoratori con la qualifica di operai (compresi gli apprendisti e le altre forme di rapporto di lavoro subordinato), hanno l’obbligo di iscrizione, presentazione delle denunce e dei relativi pagamenti alla Cassa Edile di competenza per territorio.
Tale obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, quale organismo paritetico istituito dalla contrattazione collettiva, è ribadito attualmente da norme legislative che ne hanno stabilito il citato obbligo:
Legge n° 55/1990 art. 18;
D. Lgs. n° 163/2006 artt. 40 comma 4 e 118 comma 6;
D.Lgs. n° 81/2008 art. 90 – nuova normativa sul DURC ON LINE.
Si precisa che la Cassa edile è un’associazione costituita tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, con lo scopo di gestire gli accantonamenti e le contribuzioni versate dalle imprese in forza dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi tra le parti del settore edile nazionali e provinciali. In particolare la Cassa edile amministra le somme versatele dalle imprese ed afferenti il trattamento per gratifica natalizia, ferie, nonché contribuzioni versate al fine di garantire ai lavoratori un trattamento per l’anzianità maturata nel settore edile (Anzianità professionale edile ordinaria), ed ulteriori contribuzioni afferenti altre prestazioni previdenziali quali, a titolo esemplificativo, il trattamento per malattia, per copertura di spese sanitarie e non, per spese inerenti dispositivi di protezione individuale, per trattamenti di previdenza integrativa (Fondo Prevedi), per spese di formazione e sicurezza.
La Cassa edile può altresì agire per il recupero di tali importi provvedendo poi al versamento del dovuto ai lavoratori.
In particolare le imprese che aderiscono alla Cassa si impegnano, in conformità dello Statuto e del regolamento, a trasmettere mensilmente le denunce relative ai lavoratori e ad effettuare i versamenti dei contributi relativi alle denunce stesse oltre agli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia, entro la fine del mese successivo alla denuncia di riferimento.
Lo Studio Legale Valettini & Associati rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e per consulenze personalizzate e mirate.