Più volte la giurisprudenza si è trovata a trattare il tema della rilevanza della convivenza trattandosi di un fenomeno di costume sempre più radicato nella società contemporanea. La famiglia tradizionale fondata sul matrimonio non è più l’unica formazione sociale tutelata dall’ordinamento, ma un ruolo significativo hanno assunto anche altri modelli che con la famiglia tradizionale condividono i principi di solidarietà, assistenza morale e materiale tra soggetti legati da vicoli affettivi, seppur non sfociati nel matrimonio.
La legge Cirinnà (L. n. 76/2016) ha posto l’attenzione e regolamenta la convivenza di fatto e le unioni civili tra persone dello stesso sesso proprio in virtù dell’evoluzione del concetto di famiglia in atto.
Spesso la convivenza precede ed anticipa il matrimonio o l’unione civile, circostanza che non è rimasta inosservata ne ignorata dalla recente giurisprudenza, al fine della determinazione dell’assegno divorzile.
La Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata sul punto, rimarcando come la scelta di contrarre matrimonio a seguito di un periodo di convivenza caratterizzata da stabilità affettiva e dall’assunzione di obblighi reciproci, non fa altro che evidenziare la comune intenzione delle parti di stabilizzare il progetto di vita già iniziato. Ancora più evidente l’importanza del periodo di convivenza, sempre secondo la Suprema Corte, se l’impedimento a formalizzare in un momento anteriore il vincolo affettivo, fosse stato determinato dalla sussistenza di un impedimento legale.
Pertanto, la Suprema Corte, a sezioni Unite, ha recentemente affermato il principio di diritto per cui ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei particolari casi in cui “il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia che abbia avuto connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità -tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno, alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio”. Nello stesso senso si è espressa la Cassazione in una diversa sentenza relativa alle Unioni Civili rilevando che la convivenza che giunga all’Unione Civile rappresenti con chiarezza la volontà delle parti di impegnarsi reciprocamente per il futuro.
Il giudice pertanto, nella determinazione dell’assegno divorzile, potrà tenere conto del periodo di convivenza, ove questa sia caratterizzata dall’elemento della stabilità, e non costituisca un segmento a se stante rispetto alla vita familiare, bensì la prosecuzione di un unico rapporto iniziato in via di fatto e poi proseguito in veste differente.