L’azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall’art. 2901 del Codice Civile è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale concesso al creditore per far dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. L’accoglimento dell’azione non determina il rientro del bene nel patrimonio del debitore, ma consente al creditore di agire esecutivamente sul bene stesso, come se non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore, anche presso il terzo acquirente.
Per il vittorioso esperimento dell’azione, è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:
- L’esistenza di un diritto di credito verso il debitore.
- Un atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore.
- Il c.d. eventus damni, ossia il pregiudizio che tale atto arreca alle ragioni del creditore.
- L’elemento soggettivo, che si atteggia diversamente a seconda che l’atto sia anteriore o successivo al sorgere del credito e che sia a titolo gratuito od oneroso.
Per l’ipotesi in cui l’atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito e a titolo oneroso, si richiede la prova della scientia damni in capo al debitore e della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente.
Il primo presupposto per l’esercizio dell’azione è la titolarità di una ragione di credito in capo all’attore. La giurisprudenza consolidata ammette che non sia necessario un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una mera aspettativa di credito o un credito litigioso, purché non pretestuoso [Tribunale di Bari, Sentenza n.1319 del 14 marzo 2024][Cass. Civ., Sez. 3, N. 16819 del 17-06-2024][Tribunale di Avellino – Sezione Seconda – Sentenza 27 agosto 2025, n. 1243][Tribunale Ordinario Forli, sez. CC, sentenza n. 77/2021].
Il secondo e terzo presupposto consistono nell’esistenza di un atto dispositivo del debitore che abbia arrecato pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore.
La giurisprudenza costante afferma che l’eventus damni ricorre non solo quando l’atto compromette totalmente il patrimonio del debitore, ma anche quando ne determini una variazione che renda più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito [Tribunale di Bari, Sentenza n.1319 del 14 marzo 2024][Cass. Civ., Sez. 3, N. 9214 del 11-04-2026][Cass. Civ., Sez. 6, N. 32835 del 09-11-2021][Cass. Civ., Sez. 3, N. 17638 del 30-06-2025][Cass. Civ., Sez. 3, N. 30736 del 26-11-2019].
Grava sul debitore, che intenda sottrarsi agli effetti della revocatoria, l’onere di provare che il suo patrimonio residuo sia ampiamente sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore [Cass. Civ., Sez. 3, N. 9214 del 11-04-2026][Cass. Civ., Sez. 6, N. 32835 del 09-11-2021][Tribunale di Avellino – Sezione Seconda – Sentenza 27 agosto 2025, n. 1243].
Se l’atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, l’art. 2901, co. 1, n. 1) c.c. richiede la mera consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore (scientia damni). Non è necessaria la dolosa preordinazione o l’intenzione specifica di nuocere (animus nocendi), ma è sufficiente la generica conoscenza che l’atto dispositivo possa diminuire la garanzia patrimoniale, rendendo più difficile la soddisfazione dei creditori [Tribunale di Bari, Sentenza n.1319 del 14 marzo 2024][Tribunale di Paola – Sentenza 30 settembre 2025, n. 790][Tribunale di Perugia – Sezione Seconda – Sentenza 21 agosto 2025, n. 1058][Tribunale di Perugia – Sezione Seconda – Sentenza 24 febbraio 2026, n. 359]. Tale consapevolezza può essere provata anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti [Tribunale Di Napoli Nord, Sentenza n.4475 del 6 Novembre 2024][Cass. Civ., Sez. 3, N. 34548 del 29-12-2025][Tribunale di Perugia – Sezione Seconda – Sentenza 24 febbraio 2026, n. 359].
Trattandosi di atto a titolo oneroso, l’art. 2901 c.c. richiede altresì la prova della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente. Tale requisito, la cui prova può essere fornita anche per presunzioni (quali ad esempio il rapporto tra le parti, la congruità del prezzo, le modalità di pagamento, etc. [Tribunale di Salerno – Sezione Terza – Sentenza 28 novembre 2025, n. 4850][Tribunale Di Napoli Nord, Sentenza n.4475 del 6 Novembre 2024][Cass. Civ., Sez. 3, N. 34548 del 29-12-2025]), dovrà essere oggetto di specifico accertamento nel corso del giudizio.