Cosa succede quando l’Avvocato sbaglia ed il cliente perde la causa

da | Lug 15, 2026 | Diritto Civile

Molti clienti, quando perdono un procedimento giudiziale, dicono che è colpa dell’Avvocato, ma quando effettivamente si può parlare di errore professionale?

Ha chiarito il concetto una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 17320 del 1/6/2026, la quale afferma che per ottenere il risarcimento non è sufficiente ipotizzare un diverso esito del processo, ma bisogna provare che l’errore abbia realmente compromesso una “chance concreta” di successo ovvero che, senza quell’errore, la causa avrebbe avuto concrete possibilità di successo.

Pertanto, la responsabilità professionale del legale richiede non solo la prova dell’errore, ma anche quella del danno “conseguenza”, valutato secondo criteri probabilistici e non ipotetici, dimostrando, con un giudizio “prognostico”, che la causa avrebbe avuto una ragionevole probabilità di essere vinta e provare che l’errore abbia realmente compromesso una “chance concreta” di successo.

L’aspetto rilevante dell’ordinanza in esame riguarda il rapporto tra inadempimento professionale e danno risarcibile.

La Cassazione ha ribadito, infatti, che la responsabilità dell’avvocato non può essere affermata per il solo fatto che il professionista abbia omesso un’attività processuale, nella fattispecie oggetto di causa, la tempestiva indicazione dei testimoni in un giudizio di usucapione, ma è necessario accertare se tale omissione abbia inciso causalmente sull’esito della lite.

Il giudice del merito deve dunque controllare, secondo un giudizio controfattuale, quali concrete possibilità avrebbe avuto il cliente di ottenere una decisione favorevole qualora il difensore avesse adempiuto correttamente al mandato, indicando, nel caso, i testimoni, valutando, appunto, le concrete possibilità di accoglimento della domanda che il cliente assume di avere perduto a causa dell’inadempimento del professionista.

Ne va da sé che, se l’omissione o l’errore non ha inciso, con efficacia tranciante, sul risultato del procedimento, non vi può essere responsabilità e, quindi, errore risarcibile.

L’ordinanza ha, poi, analizzato la qualificazione del danno, distinguendo tra perdita del risultato sperato e perdita di chance di conseguirlo, ponendo l’accento sulla prova della concreta relazione eziologica tra la condotta dell’avvocato e il pregiudizio lamentato, non essendo sufficiente invocare e allegare una possibilità astratta di esito favorevole.

La chance risarcibile deve essere seria, concreta e apprezzabile: il cliente deve indicare quali elementi prove, ove tempestivamente introdotte, avrebbero potuto incidere sull’esito della controversia, mutandolo, in mancanza, non può essere riconosciuto alcun danno né come danno da perdita del risultato né come danno da perdita di chance.

Né la mancata prova può essere superata con la richiesta di liquidazione equitativa del danno perché essa richiede, ex art. 1226 c.c., che sia già provata l’esistenza del danno risarcibile e del nesso causale.

La Corte, poi, ha delineato la distinzione tra danno evento e danno conseguenza, precisando che il danno risarcibile non coincide con la semplice lesione dell’interesse alla corretta esecuzione della prestazione professionale, ma richiede la lesione dell’interesse presupposto e le relative conseguenze pregiudizievoli.

Né può richiedersi, come risarcimento, la restituzione dei compensi corrisposti all’avvocato, il cui diritto alla remunerazione trova titolo nel contratto di prestazione d’opera professionale e non viene meno automaticamente per effetto dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento.

In sintesi, la Cassazione, con l’ordinanza qui esaminata, ha delineato il seguente principio di diritto:

“L’omissione di un’attività processuale, quale la mancata tempestiva indicazione dei testimoni, non determina di per sé il diritto al risarcimento del danno. Il cliente deve dimostrare che, in caso di corretto adempimento del mandato professionale, vi sarebbe stata una concreta possibilità di ottenere l’accoglimento della domanda nel giudizio presupposto. La liquidazione equitativa non può supplire alla mancata prova del nesso causale e dell’esistenza del danno, né la domanda risarcitoria comprende implicitamente quella di restituzione dei compensi professionali, che richiede una specifica domanda di risoluzione del contratto.”

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