Nel procedimento penale numero XXX/20 RGNR la Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia ha contestato a un medico odontoiatra A. V. e a suo fratello odontotecnico R. V. il delitto di esercizio abusivo di professione medica continuato in concorso p. e p. dagli articoli 81 cpv, 110 e 348 c.p.
R. V. avrebbe esercitato continuativamente la professione odontoiatrica in modo abusivo presso lo Studio odontoiatrico del fratello A. V. con la piena consapevolezza di quest’ultimo sino alla data del controllo dei NAS di Genova avvenuto il 27.02.2020.
Le prove dedotte dalla Pubblica Accusa sono consistite essenzialmente nelle dichiarazioni acquisite da alcuni pazienti e dall’ispezione realizzata nella predetta data dal NAS, durante la quale gli operatori hanno visto R. V. operare una qualche attività nel cavo orale di un paziente.
Il Tribunale della Spezia ha concluso il procedimento penale dopo quattro anni e mezzo con Sentenza di Assoluzione ex articolo 530 comma 1 c.p.p. perché il fatto non sussiste nei confronti di entrambi gli imputati, accogliendo pienamente la principale tesi difensiva di merito.
Le testimonianze rese in aula dai pazienti sentiti precedentemente a SIT dai militari del NAS hanno sostanzialmente hanno sostanzialmente ribaltato il contenuto delle sommarie informazioni testimoniali, negando di aver mai subito trattamenti da R. V. senza la presenza del medico odontoiatra.
Dunque è rimasta soltanto la testimonianza del Sottufficiale del NAS, il quale, ha dichiarato di aver visto R. V. svolgere “probabilmente” una qualche attività nella bocca di uno specifico paziente, forse l’aspirazione di saliva mentre era sdraiato sulla poltrona da dentista secondaria dello studio.
Le difese, che si sono mosse unitariamente, hanno dimostrato innanzi tutto che quella poltrona da dentista (il riunito) non ha alcun manipolo (gli strumenti elettrici, quale per esempio il trapano) funzionante, ma che è utilizzabile unicamente l’aspiratore collegato al compressore.
Si tratta in sostanza di una semplice poltrona, utilizzata per accogliere i pazienti per la prima visita o per attendere che si asciughi il lavoro dopo la terapia, del tutto impossibile a servire per qualsivoglia terapia medico odontoiatrica.
A questo punto è stato necessario dimostrare che l’attività di aspirazione della saliva NON costituisce attività terapeutica riservata al medico odontoiatra e per farlo si è ricorsi all’interpretazione della Legge istitutiva della professione e alla contrattazione collettiva.
Nel 1985, infatti, alla figura del medico chirurgo specializzato in odonto-stomatologia si affiancata la figura del medico odontoiatra, al quale sono riservate la diagnosi, la terapia, la prevenzione, la riabilitazione e la prescrizioni delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.
Le difese hanno dimostrato al Tribunale che l’intervento del NAS era fondato sulla superata concezione che, essendo l’odontotecnico un artigiano, gli sarebbe precluso qualsiasi contatto con i pazienti in assenza del medico odontoiatra e che mai e poi mai ha facoltà di mettere le mani in bocca al paziente.
In effetti questa concezione era comprensibile in epoca anteriore al 1985 quando le figure professionali in gioco erano soltanto due: l’odontotecnico e il medico dentista e pertanto si voleva evitare che il primo svolgesse, come accadeva piuttosto di frequente, attività medica.
Tuttavia oggi e da tempo la normativa e la contrattazione collettiva individuano all’interno di uno studio odontoiatrico una pluralità di figure professionali abilitate ciascuna a un segmento specifico dell’attività professionale che ivi si può legittimamente svolgere.
Il medico dentista e l’odontoiatra innanzi tutto, i quali sono ovviamente abilitati a svolgere qualsivoglia attività odontoiatrica, poi l’igienista dentale, figura dotata di laurea triennale, il quale è abilitato a svolgere attività odontoiatrica di mera pulizia dentale.
Seguono l’eventuale personale amministrativo, il segretario, e il personale delle pulizie, anch’esso abilitato alla gestione di rifiuti speciali, stante la particolare natura dell’attività, e infine l’assistente di sedia, che può svolgere tutte le predette attività e inoltre assistere l’odontoiatra nelle operazioni sui pazienti.
Questa particolare figura si occupa dell’accoglienza, degli appuntamenti telefonici, della preparazione dei pazienti sul riunito, di disinfettarlo dopo il suo utilizzo, di passare i ferri al professionista durante le cure e anche di assistere il paziente con l’aspiratore della saliva.
Fino al 2018 per tale figura professionale non era richiesta alcuna specifica abilitazione, di talché era un’attività che chiunque poteva legittimamente svolgere, mentre nel 2018 viene formalizzata nelle forme dell’ASO, cioè l’Assistente alla Sedia Odontoiatrica.
La Conferenza Stato Regioni Province Autonome demanda ai singoli Consigli dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri la loro formazione nell’ambito di un corso biennale, ovviamente facendo salve le persone che hanno già svolto tale attività per un sufficiente numero di anni.
Anche a causa dell’epidemia di COVID ci sono stati una serie di rinvii per l’effettiva apertura di tali corsi e pertanto l’entrata in vigore della nuova normativa è stata posticipata più volte, sino al 21.04.2021, cioè in data successiva al controllo dei NAS avvenuto il 27.02.2020.
Ne deriva che al momento del controllo l’attività ora riservata agli ASO era ancora consentita a chiunque!
La Legge infatti non vieta agli odontotecnici di svolgere attività odontoiatrica, ma, al contrario, riserva agli odontoiatri talune specifiche attività terapeutiche, per conseguenza vietando la possibilità di svolgerle a chiunque altro e non solo agli odontotecnici.
L’attività che R. V. stava ponendo in essere era all’epoca consentita agli assistenti di sedia, che non doveva ancora essere necessariamente qualificati come ASO!
Di più quella attività veniva già consentita agli assistenti di sedia e viene tuttora esplicitamente consentita agli ASO in ragione della sua natura estranea alle attività terapeutiche riservate per legge ai soli medici dentisti e ai medici odontoiatri.
Dunque non poteva all’epoca dei fatti essere inibito a R. V., che svolge la sua attività di odontotecnico in locali attigui a quelli del fratello odontoiatra, di coadiuvare quest’ultimo in attività amministrative, di segreteria e anche quale assistente di sedia.
Avvocato Gianpaolo Carabelli