Se i dipendenti del Comparto Sanità, che svolgono un turno eccedente le 6 ore, non possono utilizzare la mensa Aziendale, quali diritti hanno?
Spesso i dipendenti delle Aziende sanitarie (quali infermieri professionali, operatori socio sanitari e tecnici sanitari di radiologia medica), se svolgono la propria attività lavorativa in un turno eccedente le 6 ore, di che non coincide, come orario di inizio o fine, con l’apertura della mensa aziendale, non hanno altra possibilità di usufruire del servizio mensa, ad esempio chi lavora nel turno notturno o in quello festivo.
Spesso, infatti, il servizio mensa è stato istituito nei soli giorni feriali (lunedì – sabato) e limitatamente alle fasce orarie che ricomprendono la tarda mattinata ed il primo pomeriggio (ad esempio tra le 12:00-15:00), escludendo le domeniche e le altre festività, di fatto ciò paralizzando, negando e rendendo inutilizzabile il servizio nelle ore serali, primo mattino e festivi.
I dipendenti delle ASL, che svolgono un orario eccedente le sei ore quindi, dovrebbero avere il diritto o di godere del servizio mensa, allorquando le modalità di espletamento della prestazione lavorativa lo permette (turno mattutino o pomeridiano) o di modalità di fruizione del pasto alternativa (es. buoni pasto o rimborso spese in busta paga) per ogni presenza in servizio in turno notturno e quello ricadente in giorni festivi .
La contrattazione collettiva di comparto (CCNL 7/4/99, CCNL 20/9/01integr.del CCNL 7/4/99, CCNL 10/4/08 integr. e mod. del CCNL 7/4/99, CCNL comparto Sanità 31/7/09 (modificativo del CCNL integrat. 20/9/01, CCNL comparto sanità 21/5/18, CCNL 2/11/22) nel delineare il diritto al riposo, comprensivo della consumazione del pasto, a chi ha un orario lavorativo eccedente le 6 ore, lascia ampio margine di autonomia alle singole AUSL.
Fortunatamente è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione e la giurisprudenza di merito con diverse pronunce hanno riconosciuto il diritto dei citati dipendenti di percepire un’indennità mensa/buoni pasto, di natura assistenziale non retributiva in quanto collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale ed avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa.
Per amore del vero le disposizioni normative e quelle contrattuali non pongono limitazione alcuna al godimento della pausa mensa/pasto in relazione al turno assegnato, specificando solo che è collegata ad un turno effettivo che ecceda le 6 ore e che venga esercitata tra due periodi di attività lavorativa e ciò a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell’inizio del turno
Conseguentemente, è riconosciuto a tutti, senza distinzione alcuna, il diritto a un intervallo per pausa qualora l’orario giornaliero ecceda il limite delle sei ore
Ne deriva che l’impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell’orario di lavoro, con specifico riferimento all’esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale, non fa venir meno il diritto, dal momento che l’esigenza assistenziale connessa all’istituto può realizzarsi mediante modalità sostitutive rispetto alla mensa (al di fuori degli orari di apertura, quest’ultima certamente deputata alla discrezionalità dell’azienda, che di converso negli altri orari deve poter far fruire delle pause con modalità alternative).
La posizione è stata condivisa anche dal parere dell’ARAN del 10/10/2018 – CSAN11.
Alla luce di quanto esposto, emerge di tutta evidenza il diritto, per tutti i lavoratori del comparto sanità pubblica, qualora l’orario lavorativo ecceda le 6 ore giornaliere, quale che sia il turno effettuato, di avere una pausa di 30 minuti per recuperare le energie psicofisiche e consumare il pasto e qualora non vi sia la possibilità di usufruire di un servizio mensa (esempio turni notturni e/o festivi), deve esserne garantita una forma sostitutiva.
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