Tutela della maternità: il divieto di licenziamento opera anche se il datore di lavoro non è a conoscenza dello stato di gravidanza della dipendente

da | Set 26, 2024 | Diritto del Lavoro

Il nostro ordinamento – a partire dalla nostra Carta costituzionale – presta una particolare tutela alla maternità, motivo per il quale vieta il licenziamento delle donne in stato di gravidanza (divieto che non opera in determinati previsti ex lege).

Di particolare interesse è una decisione della Corte Suprema di Cassazione con cui si è stabilito che, nel caso in cui il datore di lavoro sia ignaro dello stato di gravidanza della lavoratrice dipendente e, in questo periodo, licenzi la lavoratrice, il licenziamento è illegittimo.

Questo vale anche nel caso in cui la lavoratrice ancora non abbia provveduto a comunicare lo stato di gravidanza al datore di lavoro. Il licenziamento intimato in questo periodo protetto è illegittimo e, pertanto, nullo, sussistendo, quindi, il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro per la lavoratrice dipendente.

Recentemente anche il Tribunale di Roma si è espresso in tal senso: nel caso di specie la donna aveva provveduto a notificare, al datore di lavoro, il certificato attestante il suo stato, il giorno seguente il licenziamento. In ragione di ciò il Tribunale decideva per la nullità del licenziamento della lavoratrice.

La ratio della norma che prevede il divieto di licenziamento della lavoratrice incinta risiede nella volontà di tutelare la donna durante questo delicato periodo, per cui, tale divieto “opera in connessione con lo stato oggettivo della gravidanza”, al di là della conoscenza di tale stato da parte del datore di lavoro.

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