Si può licenziare con un whatsapp? Riflessioni sulla forma del licenziamento nell’era digitale

da | Ott 10, 2024 | Diritto del Lavoro

L’avvento delle tecnologie digitali ha radicalmente trasformato il modo in cui comunichiamo e interagiamo, compreso il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori. Tuttavia, questa evoluzione solleva interrogativi cruciali riguardo alla legittimità delle modalità di comunicazione utilizzate per intimare un licenziamento.

Tradizionalmente, il licenziamento veniva comunicato tramite lettera raccomandata, garantendo così una certa formalità e tracciabilità.

Oggi, assistiamo sempre più frequentemente a licenziamenti comunicati tramite SMS, WhatsApp o e-mail. Ma quali sono le implicazioni legali di queste modalità?

Il licenziamento comunicato per mail sembra aver trovato legittimazione da parte della Corte di Cassazione, che con sentenza n. 29753/2017 ha stabilito come la posta elettronica ordinaria sia mezzo idoneo ad integrare il requisito della forma scritta richiesta per l’intimazione del licenziamento.

L’importante, però, è che vi sia la certezza che l’e-mail sia stata effettivamente ricevuta dal lavoratore. Certezza che, ad esempio, è innegabile quando, come nel caso di specie, il datore di lavoro produce in giudizio dei messaggi di posta elettronica inviati a sua volta dall’interessato ai colleghi, con i quali li informa della cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento.

Anche per quanto riguarda il licenziamento intimato via sms la giurisprudenza di merito (Corte d’Appello di Firenze, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 629 del 5 luglio 2016), nel caso di un sms di tale tenore “purtroppo ci sarà un cambio societario che non mi consente più di avvalermi della tua preziosa collaborazione. Ti ringrazio per il momento e ti auguro il meglio per la tua vita”, ha ritenuto il “messaggino”, strumento legittimo per intimare il licenziamento stante la sua idoneità a dare certezza circa la provenienza da parte del datore di lavoro/mittente e a garantire l’intellegibilità dei contenuti della comunicazione, confermata dall’impugnazione stragiudiziale esperita dal destinatario/lavoratore.

Infine, anche per quanto riguarda il licenziamento intimato via whatsapp, la giurisprudenza (Ordinanza del 27.06.2017 del Tribunale di Catania) ha ritenuto come il licenziamento intimato attraverso la nota piattaforma di messaggistica possa ritenersi legittimo laddove sia data la prova del suo ricevimento da parte del lavoratore. Prova che grava sul datore di lavoro, ma facilmente assolvibile laddove il dipendente abbia impugnato stragiudizialmente il licenziamento dando così prova della ricezione del messaggio.

Quanto emerge da tali pronunce, pertanto, è come la legittimità del licenziamento intimato attraverso tali mezzi “non convenzionali” dipenda comunque dall’inequivocabilità della volontà datoriale di licenziare, dalla sicura provenienza della comunicazione da parte del datore di lavoro, nonché la sicurezza riguardo alla ricezione de messaggio da parte del lavoratore.

E’ sempre, pertanto, opportuno rivolgersi ad un professionista capace di valutare la situazione concreta e suggerire le migliori tecniche di tutela.

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