Preliminarmente è necessario richiamare il principio generale secondo cui l’obbligo di mantenimento della prole grava su entrambi i genitori, in quanto nascente dal fatto stesso della procreazione.
I genitori sono chiamati ad adempiere l’obbligazione di mantenere la prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro.
La misura del mantenimento, per altro verso, deve essere rapportata, da un lato, alle capacità reddituali ed alle disponibilità economiche dei genitori e, dall’altro, alle esigenze degli aventi diritto, da stimarsi con riferimento alle spese necessarie per una normale vita di relazione secondo l’ambiente sociale dei genitori.
“L’obbligo di mantenimento dei figli incombe su entrambi i genitori in proporzione delle rispettive sostanze e il genitore che abbia adempiuto l’obbligo di mantenimento dei figli anche per la quota incidente sull’altro genitore, è legittimato ad agire contro quest’ultimo per conseguire il rimborso di detta quota per tutto il periodo in cui l’altro genitore si sia reso inadempiente, atteso che l’obbligo di mantenimento sorge automaticamente per il fatto della filiazione e poiché nel comportamento del genitore adempiente è configurabile un caso di gestione di affari produttiva a carico dell’altro genitore degli effetti di cui all’art. 2031 c.c.” (Tribunale di Roma, sez. I civ. sentenza del 07.11.2006 n. 22728).
Gli stessi principi sono stati ribaditi in più occasioni sia dalla Corte di Cassazione (Sent. Corte di Cassazione, sez. I, n. 7960 del 28 marzo 2017) sia dalla giurisprudenza di merito: “L’obbligo di mantenimento dei figli si collega allo status genitoriale e assume decorrenza dalla nascita del figlio. Da ciò consegue che il genitore che ha da solo assunto l’onere del mantenimento ha diritto al regresso per la quota spettante all’altro genitore. La condanna al rimborso di tale quota necessita di un’apposita domanda di parte, in quanto non incide sull’interesse del minore, il solo che legittima l’esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice. L’entità della somma richiesta va però giustificata, pena una liquidazione equitativa e inferiore da parte del giudice” (Sent. Tribunale di Ravenna n. 540 del 29 maggio 2018).
“In materia di filiazione, il riconoscimento di paternità, così come quello di maternità, implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione, incluso quello del mantenimento, previsto dall’art. 148 c.c. Tale specifico obbligo si collega allo status genitoriale e assume pari decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato o che abbia riconosciuto in un momento successivo il minore quale figlio, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 c.c. nei rapporti tra condebitori solidali” (Sent. Tribunale di Cassino n. 922 del 13 luglio 2017).