Nel procedimento penale numero XXX/19 RGNR la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa ha contestato al tenutario delle scritture contabili di una società, in concorso con i legali rappresentanti pro tempore delle imprese coinvolte, il delitto di falsa fatturazione oggettiva.
Costoro rilasciavano nel corso delle indagini preliminari dichiarazioni sostanzialmente confessorie alla Guardia di Finanza, incaricata di svolgere le opportune investigazioni.
L’uno avrebbe utilizzato nelle dichiarazioni dei redditi della propria società fatture passive emesse dall’altro (con il quale era imparentato) per operazioni oggettivamente inesistenti.
La Guardia di Finanza accertava altresì che non era possibile rilevare pagamenti tracciabili tra le due aziende, che l’azienda emittente non aveva mai presentato dichiarazioni dei redditi e, infine, che l’operazione oggetto della fatturazione era inesistente.
Il Tribunale dichiara in Sentenza che il professionista tenutario delle scritture contabili risulta coinvolto unicamente in ragione delle sue stesse dichiarazioni, aventi contenuto sostanzialmente confessorio, tuttavia non risultanti tra gli atti del fascicolo dibattimentale.
In effetti questa difesa aveva ottenuto già in fase di udienza preliminare la pronuncia di inutilizzabilità di tali dichiarazioni da parte del Giudice per l’Udienza Preliminare, che ne aveva disposto altresì, sempre su istanza di questa difesa, il non inserimento del fascicolo del dibattimento.
Il Tribunale perciò non può neppure sapere se tali dichiarazioni sono rilasciate in sede di sommarie informazioni testimoniale oppure in sede di interrogatorio della persona indagata.
In entrambi i casi, scrive il giudice unico, non possono essere utilizzate nei suoi confronti del presente processo: nel primo caso ai sensi dell’articolo 63 c.p.p. e dell’articolo 195 comma 4 c.p.p.; nel secondo caso ai sensi dell’articolo 62 c.p.p. in quanto rese non in presenza del difensore.
L’esistenza di tali dichiarazioni, peraltro per nulla chiara secondo lo stesso Giudice, è venuta a conoscenza del giudicante solo indirettamente durante l’escussione di un militare della Guardia di Finanza operante, sentito in qualità di testimone.
Viceversa la difesa ha potuto dimostrare che ormai l’imputato, all’epoca dei fatti, non svolgeva neppure più l’attività professionale, essendo altro il tenutario incaricato (sentito come testimone a discarico), come dimostrato anche da un provvedimento del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di soggetti che non svolgevano più la libera professione, in quanto occupati in attività concorrente incompatibile (nella fattispecie quella di imprenditore).
Ne consegue pronuncia di assoluzione ex articolo 530 comma 1 c.p.p. per non aver commesso il fatto.
Avvocato Gianpaolo Carabelli