L’art. 142 del C.d.S. al 6° comma dispone che “ per determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”.
E’ dunque richiesta non la semplice approvazione da parte del ministero ma l’omologazione che presuppone una procedura diversa ed autonoma rispetto all’approvazione.
I due termini cioè non sono e non possono essere utilizzati come sinonimi e pertanto quando una norma richiede l’omologazione di una apparecchiatura, come nel caso dell’accertamento della velocità, si chiede che l’apparecchiatura utilizzata presenti caratteristiche o particolari prescrizioni di cui al Regolamento al Codice della Strada.
La Suprema Corte di cassazione con alcune recenti sentenze tra cui sentenza n° 10505 del 2024 Sez. 2 ha precisando che l’art 142 comma 6° del C.d.S. parla espressamente di “ apparecchiature debitamente omologate” e l’art 192 del regolamento di esecuzione del C.d.S. contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibile).
I Giudici di legittimità mettono in evidenza come il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico, ma autonomo, al fine di procedere all’omologazione che perciò costituisce attività distinta e conseguenziale, dell’apparecchiatura di rilevazione della velocità.
La Suprema Corte ha affermato che i due procedimenti di approvazione e di omologazione del prototipo, hanno caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché mentre l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, nel caso dell’approvazione la procedura consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l’approvazione, ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6° dell’art 142 c.d.s.
Da qui l’illegittimità degli accertamenti eseguiti con apparecchi approvati ma non omologati.