La questione di cui si discute è oramai ben nota.
Il pensionato che ha usufruito della pensione anticipata con “quota 100” non può cumulare redditi da lavoro dipendente o autonomo con il trattamento pensionistico, ad eccezione dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui (art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019). Questo divieto di cumulo è stato confermato dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in merito a tale norma.
La Corte ha sottolineato che il divieto di cumulo risponde a esigenze di razionalità del sistema pensionistico e mira a favorire il ricambio generazionale nel mercato del lavoro (Corte costituzionale, sentenza 24 novembre 2022, n. 234).
Sulla stessa linea indicata dalla Corte Costituzionale, si è posta la Corte di Cassazione che, con l’unica sentenza che, a quanto consta, è stata ad oggi depositata e cioè la n°30994/2024 si è limitata a confermare i principi espressi dalla Corte Costituzionale nei seguenti termini “In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato – stabilito per la pensione cd. “quota cento” dall’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 – comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l’attività lavorativa, bensì per tutto l’anno solare di riferimento”.
Pur nella consapevolezza della autorevolezza delle pronunce citate, ai giudici di merito che si sono trovati ad affrontare casi analoghi anche in epoca successiva, è parsa evidente e non giustificata, la sproporzione tra il fatto contestato ( molto spesso di tratta di attività lavorative limitate a qualche giornata durante l’anno ) e le conseguenze che ne derivano ( perdita dell’intero trattamento pensionistico per l’anno in esame).
Vi sono stati, quindi, giudici di merito, ad esempio la Corte di Appello di Brescia che, consapevolmente, si sono posti in contrasto con quanto deciso dalla Corte di Cassazione, individuando delle soluzioni che potessero, da un lato, garantire il rispetto della norma in materia di divieto di cumulo e dall’altro impedire che la applicazione indiscriminata di tale divieto, potesse privare il soggetto interessato dei mezzi economici necessari per vivere.
Di recente, il Tribunale di Ravenna con ordinanza del 27 gennaio 2025 ha posto alla Corte Costituzionale un nuovo quesito in materia chiedendo l’abrogazione della norma e cioè dell’art.14 comma 3 del DL 4/2019 nella parte in cui esso prevede, nell’interpretazione datane dalla Corte di Cassazione, che «la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato … comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui e’ stata espletata l’attivita’ lavorativa, bensi’ per tutto l’anno solare di riferimento» .
Si tratta di questione non affrontata dalla Corte in occasione del primo pronunciamento del 2022 che riguardava il caso opposto e cioè se fosse costituzionalmente corretto che non vi fosse la possibilità di cumulare i redditi da lavoro con la pensione “quota 100” fino alla concorrenza di euro 5.000,00.
Ora, l’appuntamento è per l’udienza pubblica presso la Corte Costituzionale il 23 settembre 2025.