Nel procedimento penale numero XXXX/20 RGNR la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca ha contestato al legale rappresentante pro tempore di un ente pubblico territoriale il delitto di atti persecutori, mediante atti amministrativi.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca ha seguito la recente Giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale il mobbing può, a determinate condizioni, comportare anche la contestazione dello stalking di fronte al Giudice penale.
Per molti anni i difensori hanno cercato inutilmente di fornire una veste penale alle condotte mobbizzanti, tentando di denunciare di volta in volta: le lesioni, i maltrattamenti in famiglia, l’abuso d’atti d’ufficio, la violenza privata; ora, al contrario, la Suprema Corte ha iniziato a inquadrare il mobbing nello stalking.
Tuttavia ha anche dettato diversi condizioni stringenti perché le condotte mobbizzanti, che singolarmente prese possono anche non essere illecite, possano rientrare nella fattispecie prevista dall’articolo 612 bis codice penale.
La principale delle quali è che ciascuna delle singole condotte contestate, nel loro insieme costituenti gli atti persecutori, debbono necessariamente costituire autonome fattispecie di reato, come da definizione stessa di reato abituale improprio.
Nel caso specifico invece ognuno degli atti amministrativi contestati è perfettamente lecito e dunque il loro insieme potrebbe al più dar luogo al mobbing in sede giuslavoristica, ma certamente non allo stalking in sede penalistica.
Di più molti degli atti amministrativi contestati derivano da procedimenti amministrativi collegiali oppure da soggetti diversi dall’imputato, ma questi è l’unico imputato nel presente procedimento (non viene contestato alcun concorso ex articolo 110 codice penale).
Inoltre viene contestato a quest’unico imputato il solo reato di stalking previsto e punito dall’articolo 612 bis codice penale senza che vi sia alcun concorso né continuazione con altri reati ex articolo 81 capoverso codice penale.
Oltre alla impossibilità formale e procedurale di contestazione del reato, nel corso dell’istruttoria dibattimentale è emersa anche la totale carenza di prove su ciascuna delle condotte contestate: anzi la difesa è stata in grado di dimostrare, al contrario, che le decisioni sono state assunte da altri.
Alcune, invece, sono state assunte effettivamente dall’imputato, ma si sono rivelate perfettamente legittime e, in taluni specifici casi, addirittura doverose, per il che non potevano e non possono costituire fattispecie criminose.
Ne consegue pronuncia di assoluzione ex articolo 530 comma 1 c.p.p. per non aver commesso il fatto.
Avvocato Gianpaolo Carabelli