DIRITTO DEL LAVORO

da | Dic 10, 2025 | Diritto del Lavoro

La sentenza del Tribunale di Milano dello scorso 16 ottobre, pronunciandosi su un caso di polmonite da Legionella contratta da un dipendente in ambiente lavorativo, si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato che vede nell’art. 2087 c.c. il fondamento di una responsabilità contrattuale del datore di lavoro che va oltre il mero rispetto delle norme specifiche.

Il caso

Un dipendente di una società ha contratto durante lo svolgimento della propria attività lavorativa nei locali aziendali una grave polmonite da Legionella.

La natura professionale della patologia è stata riconosciuta dall’INAIL con un’invalidità permanente del 2%, circostanza che ha costituito il presupposto per l’azione di risarcimento del danno differenziale promossa dal lavoratore.

Il Tribunale ha accertato la responsabilità del datore di lavoro per violazione dell’obbligo di sicurezza, evidenziando come la mancata manutenzione ordinaria dell’impianto idrico-sanitario, in presenza di Legionella accertata dall’ Azienda Sanitaria territorialmente competente, integri l’inadempimento dell’art. 2087 c.c.

La Consulenza Tecnica espletata in corso di causa ha quindi concluso che, valutando come attendibile la positività dei risultati condotti dall’Azienda Sanitaria, l’infezione polmonare può considerarsi come infezione contratta in ambiente lavorativo quantomeno in termini di “più probabile che non”.

La sentenza ha quindi accertato il diritto del lavoratore al risarcimento del danno differenziale, ossia la differenza tra il risarcimento dovuto in base ai principi della responsabilità civile e l’indennizzo già percepito dall’INAIL.

Il Tribunale ha inquadrato la questione nel contesto normativo del D.Lgs. n. 81/2008, che disciplina la valutazione del rischio biologico. La Legionella pneumophila, classificata come agente biologico del gruppo 2, impone al datore di lavoro specifici obblighi di valutazione del rischio e adozione di misure preventive, inclusa la corretta manutenzione degli impianti idrici.

La sentenza del Tribunale di Milano rappresenta, quindi, un’importante conferma dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di responsabilità datoriale per malattie professionali.

Allineandosi all’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (v. Cass. n. 13806/2023), la pronuncia in esame ha avuto modo di chiarire che “l’obbligo datoriale include, quindi, tutte le misure e cautele idonee a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore, anche quelle non espressamente previste da norme specifiche, ma suggerite dall’esperienza e dalla tecnica”.

Il caso evidenzia come l’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. si estenda a tutti i rischi presenti nell’ambiente lavorativo, richiedendo un approccio proattivo nella valutazione e prevenzione dei rischi biologici.

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