Alcuni aggiornamenti

da | Gen 15, 2026 | Diritto del Lavoro

Con questo contributo, desideriamo aggiornare i nostri lettori su alcune questioni, estremamente importanti ed attuali, attinenti il diritto previdenziale che abbiamo già affrontato in precedenti interventi:

-sulla cumulabilità della pensione “quota 100” con i redditi da lavoro. Nel post del 25 giugno 2025, avevamo dato conto di un pronunciamento atteso dalla Corte Costituzionale.

In effetti la Corte si è pronunciata con la sentenza n. 162 del 4 novembre 2025 che pur  dichiarando l’inammissibilità delle questioni di legittimità ha riacceso la speranza in quanto, secondo la Consulta, l’interpretazione della Corte di Cassazione(nell’unica sentenza che si è avuta fino ad ora) non integra un orientamento consolidato tale da costituire “diritto vivente”, poiché priva di un grado sufficiente di stabilità derivante da reiterate pronunce, e non impedisce al giudice di merito di adottare una diversa interpretazione costituzionalmente orientata, limitando eventualmente la sospensione ai soli ratei mensili interessati dal cumulo.

Pertanto, la pronuncia non entra nel merito della proporzionalità tra la violazione del divieto di cumulo e le conseguenze che ne derivano, ma sottolinea con forza che, in assenza di un orientamento consolidato, spetta ai giudici comuni individuare soluzioni interpretative conformi ai principi costituzionali.

Sarà quindi possibile cercare di riproporre soluzioni che impediscano la perdita totale della pensione a fronte di minime entrate da lavoro dipendente;

sulla integrale restituzione della naspi avuta come incentivo alla apertura di una impresa  in ragione della avvenuta rioccupazione come  lavoratore dipendente.

Nel post del 13 giugno 2024, avevamo trattato  di un arresto della Corte Costituzionale che aveva contribuito ad attenuare le conseguenze derivanti dall’applicazione letterale dell’art.8 del D.L.vo 22/2015 consentendo di modulare l’obbligo di restituzione nelle ipotesi il lavoratore non avesse potuto proseguire l’attività di impresa per fatto a lui non imputabile ma dovuto a causa di forza maggiore.

Ora anche al Corte di Cassazione si è adeguata a tale principio con la pronuncia n° 844 del 31 marzo 2025 che nell’annullare la sentenza impugnata, ha chiarito che sussiste  la possibilità di ridurre (e non già di eliminare del tutto) l’obbligo restitutorio della liquidazione anticipata, nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto, tenuto conto dell’effettiva continuazione dell’attività autonoma o imprenditoriale esercitata e delle circostanze concrete di un’eventuale impossibilità od oggettiva difficoltà di proseguire l’attività di impresa, per la quale l’anticipazione era stata erogata al richiedente inoccupato;

-sulla irripetibilità delle somme erogate su prestazioni di natura assistenziale.

Desideriamo, infine, segnalare una recente pronuncia del Tribunale della Spezia che, su ricorso patrocinato dallo Studio, si è pronunciato sullo specifico tema dell’indebito risultante dal riesame della posizione reddituale del pensionato chiarendo che “Come si è visto, il diritto vivente stabilisce che la regola è l’irripetibilità dell’indebito assistenziale anteriore alla revoca, e l’eccezione è la ripetibilità.

La ripetibilità sussiste quando, in presenza di un dolo del pensionato, viene meno il suo affidamento tutelabile: a questa valutazione è completamente estranea la valutazione dell’operato dell’Inps .

Il fondamento dell’irripetibilità, cioè, non è l’inerzia dell’Istituto previdenziale, e non giova quindi all’Inps evidenziare che non sarebbe stato possibile revocare la prestazione prima della data in cui l’ha revocata”.

 

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