Con la sentenza n. 2648/2026, depositata il 6 febbraio 2026, la Cassazione ha decretato che è nullo il testamento pubblico dettato al notaio, da una persona capace di intendere e di volere ma sottoposta ad amministrazione di sostegno, quando c’è l’assistenza dell’amministratore di sostegno anche se autorizzato dal giudice tutelare.
Con tale ordinanza la Suprema Corte ha convalidato la sanzione disciplinare irrogata a un notaio per aver ammesso l’amministratore di sostegno nel corso della redazione di un testamento pubblico, ribadendo l’indole personalissima dell’atto, che è atto personalissimo e richiede l’espressione diretta, autonoma e libera della volontà del testatore, alla sola presenza del notaio e di due testimoni, ne va da sé che la presenza dell’amministratore di sostegno non è mai ammessa, salve le ipotesi eccezionali previste dalla legge per mutismo o sordità.
Il testamento pubblico, per sua natura, non ammette forme di assistenza o di partecipazione di soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge, lo ribadisce espressamente l’art.603 CC nella parte in cui precisa che il testatore deve manifestare la propria volontà al notaio alla presenza di due testimoni, senza la presenza di soggetti estranei.
Ruolo centrale, enfatizzato con la detta pronuncia, è riservato alla tutela della libertà testamentaria, che prevale su qualunque esigenza di assistenza esterna né può rilevare un‘eventuale autorizzazione del giudice tutelare, che verrebbe emessa in palese violazione proprio dell’art. 603 c.c.: il beneficiario o amministrato, infatti, conserva, di regola, la piena capacità di agire per tutti gli atti non espressamente limitati; eventuali restrizioni alla capacità di testare devono essere puntualmente motivate nel decreto di nomina o in uno successivo; l’amministratore non può in alcun modo “mediare” ovvero filtrare la volontà testamentaria.
L’amministrato o è capace di testare da solo, oppure non lo è, non vi sono vie di mezzo.
Nel primo caso, l’amministrato è in grado di presenziare all’atto pubblico, davanti al Notaio, manifestando liberamente la propria volontà senza alcuna interferenza, nell’altro, essendo incapace, non è in grado di esprimere il proprio volere e non si può procedere ad alcun atto né il Notaio può essere validamente riceverlo.
Di conseguenza, attesa la presenza dell’amministratore di sostegno, sebbene a ciò autorizzato dal giudice Tutelare, l’atto è stato ritenuto nullo per violazione delle norme inderogabili in materia di formazione del testamento pubblico.
Il Notaio non avrebbe potuto e dovuto ricevere l’atto: in quanto vietato per legge perché nullo per violazione di norma imperativa; in ipoteso lo stesso, nel dubbio, aveva anche la possibilità, e in taluni casi il dovere, di chiedere chiarimenti ovvero chiedere la revoca del provvedimento del giudice tutelare.
Nell’esercitare il proprio ministero, il Notaio ha funzione nella protezione della volontà testamentaria; la centralità del principio di autodeterminazione del testatore, mantenendo rigidi confini tra assistenza all’amministrato e formazione degli atti personalissimi.
Nel fattispecie esaminata dalla recentissima sentenza, la testatrice, pur beneficiaria di amministrazione di sostegno, era stata ritenuta capace di intendere e di volere, ancorchè, al momento della redazione del testamento pubblico, fosse presente anche l’amministratore di sostegno, a ciò autorizzato con decreto del giudice tutelare.
Secondo la Cassazione, tale provvedimento di autorizzazione non poteva incidere sulle forme inderogabili previste dalla legge per il testamento pubblico.
La Cassazione ribadisce, con questa pronuncia, che l’amministrazione di sostegno, introdotta per tutelare la persona con il minor sacrificio possibile della sua autodeterminazione, non comporta di per sé l’incapacità di testare.
Il beneficiario, infatti, conserva la capacità di compiere gli atti personalissimi, salvo che il giudice tutelare, con specifica e motivata decisione adottata ai sensi dell’articolo 411, quarto comma, CC, disponga una limitazione espressa della capacità di testare.
In assenza di tale limitazione, il testamento è possibile e consentito, ma deve essere compiuto dal testatore in piena autonomia e personalmente.
Proprio per questo motivo, non sono ammissibili soluzioni intermedie.
Il beneficiario/amministrato deve manifestare la propria volontà direttamente e personalmente senza alcuna assistenza né il giudice tutelare non può autorizzare il supporto dell’amministratore di sostegno, ammettendo una forma di testamento “assistito” non altrimenti riconosciuta dalla legge.
La presenza dell’amministratore di sostegno al momento della redazione del testamento pubblico altera la formazione dell’atto e incide sulle garanzie predisposte dall’ordinamento a tutela della spontaneità della volontà del beneficiario.
Ne deriva l’irricevibiltà della manifestazione di volontà e la conseguente nullità del testamento.