Il caso in esame riguarda la richiesta di indennizzo per un infortunio consistente in una lesione al radio destro occorsa durante una partita di pallacanestro a carattere amatoriale.
La compagnia assicurativa ha negato l’indennizzo sostenendo che la lesione, diagnosticata come “infrazione corticale”, non rientri nella definizione di “frattura ossea completa” coperta dalla polizza.
La questione centrale verte sull’interpretazione delle clausole contrattuali della polizza infortuni stipulata e, in particolare, sulla definizione di “frattura” e sulla validità dell’esclusione opposta dall’assicuratore.
Il diniego dell’assicurazione si fonda su una lettura restrittiva delle condizioni di polizza. Nello specifico, la compagnia fa leva su due punti:
- le condizioni generali, che limitano la copertura “esclusivamente le fratture ossee complete, le ustioni, le amputazioni e le lesioni agli organi interni”;
- la definizione di “frattura” contenuta nel glossario di polizza, intesa come “l’interruzione della continuità di un osso”, con l’esplicita esclusione di “semplici infrazioni, incrinature e scheggiature”.
Sulla base di ciò, l’assicuratore qualifica la lesione, refertata come “infrazione corticale” dalla risonanza magnetica, come un evento non indennizzabile ai sensi di contratto.
La posizione dell’assicuratore, sebbene formalmente basata sul testo contrattuale, è suscettibile di contestazione sotto diversi profili, sia interpretativi che giurisprudenziali.
In materia di contratti assicurativi, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui l’onere della prova è ripartito tra le parti. Spetta all’assicurato dimostrare che l’evento occorso rientra nella categoria generale dei rischi coperti dalla garanzia (“rischi inclusi”). Spetta invece all’assicuratore provare che l’evento, pur rientrando astrattamente nella copertura, ricade in una delle clausole di esclusione o delimitazione del rischio (“rischi non compresi”), che costituiscono un fatto impeditivo della pretesa dell’assicurato [Cass. Civ., Sez. 3, N. 31251 del 09-11-2023][Cass. Civ., Sez. 3, N. 1469 del 21-01-2025][Cass. Civ., Sez. 3, N. 7749 del 08-04-2020][Tribunale Di Bologna, Sentenza n.2366 del 5 Settembre 2024][Tribunale Di Latina, Sentenza n.645 del 3 Aprile 2025].
Nel caso di specie, l’assicurato ha provato di aver subito un “infortunio”, definito dalla polizza come “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili”, che ha causato una lesione ossea. La controversia si sposta quindi sulla qualificazione di tale lesione. L’assicuratore la classifica come “rischio non compreso” in base alla clausola di delimitazione. Tuttavia, l’interpretazione di tale clausola non è univoca.
Il punto cruciale è se una “infrazione corticale” possa essere esclusa dal concetto di “frattura” intesa come “interruzione della continuità di un osso”. Un’interpretazione letterale ma anche logico-sistematica suggerisce che una lesione che interrompe la corticale ossea, ovvero la parte più esterna e compatta dell’osso, costituisce a tutti gli effetti una “interruzione della continuità” dell’osso stesso.
A sostegno di questa tesi, risulta particolarmente pertinente una recente sentenza del Tribunale di Parma (n. 948 del 25 giugno 2024), che ha affrontato un caso analogo. In quella circostanza, l’assicuratore aveva negato l’indennizzo per una “frattura a legno verde” sostenendo che non fosse una frattura completa. Il Tribunale ha accolto la domanda dell’assicurato, statuendo che:
Nella presenza di estesa interruzione della corticale ossea va riconosciuta corrispondenza con la definizione del rischio coperto da polizza e riferito a “interruzione della continuità di un osso”; detta interruzione non può infatti, se non arbitrariamente, essere fatta coincidere – alla luce del dato testuale riportato – in modo unico ed esclusivo con la rottura netta dell’osso stesso, sicché tutte le restanti ipotesi confluirebbero in ipotesi di “scheggiatura” o “incrinatura” non coperte da polizza: trattasi infatti di eventi minimali, ricorrenti al formarsi di una crepa o una semplice incisione.
La diagnosi di “infrazione corticale” descrive un’interruzione della struttura ossea che va oltre una semplice “incrinatura” o “scheggiatura”. Sostenere che solo una rottura completa e trasversale dell’intero segmento osseo sia indennizzabile rappresenta un’interpretazione arbitraria e restrittiva della clausola, che potrebbe essere considerata vessatoria se svuota di contenuto la garanzia offerta.