Lavoro pubblico: da quando decorre la prescrizione dei crediti lavorativi nel pubblico impiego contrattualizzato?

da | Ott 28, 2024 | Diritto del Lavoro

Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2023, n. 36197) torna ad affrontare (sembra in maniera conclusiva) il tema della prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato. E lo fa con esplicito riferimento sia i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia a quelli a tempo determinato, sia, infine, al caso ricorrente della successione di più contratti a termine nel tempo.

Nello specifico, l’arresto delle Sezioni Unite individua il dies a quo per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, escludendo il sussistere di un metus in capo al dipendente nei confronti della Pubblica Amministrazione. Tale (presunto) “stato di timore” dovrebbe essere escluso anche nell’ambito dei rapporti a tempo determinato poiché, (sempre secondo il Giudice di legittimità) il mancato rinnovo del contratto integra sempre e solo un’apprensione a fronte di una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.

La vicenda è risalente nel tempo se solo si pone mente al fatto che già la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 63/1966, volle intervenire a sottrarre il decorso della prescrizione dei crediti lavorativi alle regole proprie del diritto civile, affermando l’incostituzionalità degli artt. 2948, n. 4 e n. 5, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, c.c., nella parte in cui consentivano la decorrenza della prescrizione del diritto alla retribuzione durante il rapporto di lavoro, trovandosene la giustificazione nel naturale stato di soggezione e timore che caratterizzava la condizione dei lavoratori nei confronti della parte datoriale, “spinti” a tacere le proprie rimostranze a fronte del pericolo di vedersi licenziati.

Tuttavia, da lì a qualche anno, fu la stessa Corte, con sentenza n. 174 del 1972, preso atto del mutato quadro normativo in tema di licenziamenti, ad intervenire nuovamente per specificare meglio la materia, riconoscendo come per un’ampia categoria di lavoratori del settore privato fosse in realtà possibile escludere la sussistenza del metus posto alla base del pronunciamento del 1966, perché la loro posizione lavorativa era in un certo senso “garantita”, in virtù della legge n. 604/1966 e dell’art. 18 del c.d. Statuto dei Lavoratori, dalla stabilità del rapporto, rappresentata dalla possibilità di vedersi reintegrare in caso di licenziamento illegittimo.

Conseguentemente, per quella categoria di lavoratori appartenenti all’ambito della c.d. tutela reale, la prescrizione, al pari dei dipendenti pubblici, decorreva in costanza di rapporto, mentre per i dipendenti del settore privato che rientravano, al contrario, nella c.d. tutela risarcitoria, doveva trovare applicazione l’interpretazione per cui era sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione per tutta la durata dell’impiego.

Si è dovuto attendere alcuni decenni perché, radicalmente mutato il quadro normativo in tema di licenziamenti (a seguito delle riforme del 2012 e del 2015) venisse rimesso in discussione l’impianto così delineato dalla giurisprudenza costituzionale: la Corte di Cassazione, con sentenza 6 settembre 2022, n. 26246, ha chiarito come, nell’ambito del rapporto di lavoro privato, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità”, così che, “per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Tuttavia, come si è voluto anticipare, a seguito della rimessione della questione alle Sezioni Unite, le stesse hanno preliminarmente disconosciuto la possibilità di parificare pienamente lavoro privato e lavoro pubblico, seppur contrattualizzato, (settore, quest’ultimo, nel quale esisterebbero garanzie e limiti maggiori), disconoscendo, in conseguenza, la sussistenza dello “stato oggettivo di metus”, che giustifica la decorrenza della prescrizione dal momento di cessazione del rapporto.

Pertanto, le Sezioni Unite hanno inteso confermare il seguente principio di diritto: “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l’inconfigurabilità di un metus. Nell’ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela, un’apprensione, che, per quanto meritevole di giustificabile comprensione, integra tuttavia una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”.

Scopri le competenze legali e le specializzazioni dello Studio Legale Valettini.

Contattaci per una consulenza legale

Accettazione privacy

10 + 10 =