In un procedimento, pendente nella vigenza normativa del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, risultava contestato l’aver danneggiato un bene esposto alla pubblica fede.
Detta circostanza, allo stato, non consentiva di addivenire ad alcuna pronuncia di improcedibilità in ordine al reato di danneggiamento in quanto la predetta fattispecie, nell’ assetto normativo della Legge Cartabia, risultava procedibile d’ufficio.
Pur ritenendo la scrivente difesa non applicabile, in esito all’istruttoria dibattimentale, l’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 635 c.p., al momento la stessa risultava contestata dall’accusa. Da qui la rilevanza della questione di legittimità Costituzionale nel procedimento che è stata sollevata dallo scrivente difensore, evidenziando il contrasto con l’art. 3 e 76 Cost.
Analizzando la riforma Cartabia ed il nuovo regime di procedibilità, è noto che è stato previsto un ampliamento del novero dei reati procedibili a querela, così radicalmente mutando il regime di procedibilità di otto delitti (quelli previsti dagli artt. 582, 590-bis, 605, 610, 614, 624, 634 e 635 co.1 c.p.) e due contravvenzioni (quelle previste dagli artt. 659 e 660 c.p.).
Particolare rilievo, nell’ambito del procedimento, assumeva che, ai sensi del co. 2 dell’art. 635 c.p., il delitto in esame era, pertanto, rimasto procedibile d’ufficio nel caso in cui abbia ad oggetto in particolare le cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625 c.p., com’è noto, sono costituite da “cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza”.
Ebbene, se la ratio legis appariva assolutamente condivisibile con riguardo al complessivo novero di altri beni aventi vocazione pubblicistica elencati nella citata disposizione — rispetto ai quali ben si comprende la necessità di un regime di procedibilità rafforzato — più difficile era cogliere la ragionevolezza del richiamo alle cose esposte alla pubblica fede, insuscettibile ex se di attribuire alla res un’intrinseca connotazione pubblicistica o di concretare un’offesa al patrimonio pubblico.
Ci si doveva, pertanto, domandare se l’omessa estensione del regime di procedibilità a querela all’ipotesi di danneggiamento di cosa esposta alla pubblica fede non costituiva un vulnus all’interno dell’ordinamento, determinato da un difetto di coordinamento incidente sulla complessiva coerenza del sistema normativo, contrastante con norme aventi rango costituzionale.
Si ritiene che la mancata previsione della procedibilità a querela nel caso di cui all’art. 635 co. 2 c.p. in relazione all’art. 625 co. 1 n. 7 c.p., limitatamente all’ipotesi di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, risultava violare, innanzitutto, l’art. 3 della Costituzione, creando evidente disparità di trattamento rispetto a chi, responsabile di furto aggravato del medesimo bene esposto a pubblica fede — fatto di certo dotato di maggiore disvalore, come comprovato non soltanto dai più alti limiti edittali, ma altresì dall’ontologico danno determinato dalla perdita del bene (che nel caso di danneggiamento permane, invece, nella disponibilità della persona offesa) — ben potrebbe agevolarsi del più mite regime di procedibilità.
Va, invero, evidenziato che, ai sensi dell’art. 2 lett. i) del D.Lgs. n. 150/22 sono state ampliate le ipotesi di procedibilità a querela del furto, prevedendosi che “il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis”.
In merito nella Relazione illustrativa specificatamente si afferma che “una dimensione pubblicistica dell’oggetto materiale della condotta e dell’offesa patrimoniale non è necessariamente propria della mera esposizione della res alla pubblica fede — situazione per la quale si prevede la procedibilità a querela: basti pensare al caso da manuale, ricorrente nella prassi, del furto di una bicicletta lasciala nella pubblica via”.
Ed allora da qui la necessità dello scrivente difensore di avanzare una questione di legittimità costituzionale se, per stessa affermazione del legislatore della riforma, l’esposizione a pubblica fede non consente di ammantare di pubblicistico rilievo il bene oggetto della condotta penale.
Non si comprendeva il motivo per il quale solo il danneggiamento di siffatta res debba mantenere un regime di procedibilità rafforzata.
Invero si configurava l’anomala situazione per cui, ad esempio, chi sottrae a scopo di lucro un’auto parcheggiata sulla pubblica via potrebbe beneficiare di un regime di procedibilità più favorevole di colui che quell’auto si limiti a danneggiarla.
E ciò anche a fronte dell’esigenza volta a ridurre i tempi del processo penale e a favorirne forme di definizione anticipata, anche attraverso la riparazione dell’offesa.
È noto, infatti, che estendere la procedibilità a querela a reati contro la persona e contro il patrimonio rappresenta un forte incentivo alla riparazione dell’offesa proprio ai fini di una definizione anticipata del procedimento penale attraverso la possibilità di remissione della querela o l’attivazione della causa estintiva di cui all’art. 162 ter c.p..
Da qui la previsione legislativa sembrava porsi addirittura in contrasto con i principi sanciti dalla legge delega, proprio in considerazione dell’assoluta irragionevolezza della disparità di trattamento riservata sul crinale della procedibilità dal legislatore delegato nelle ipotesi di furto e di danneggiamento di beni esposti a pubblica fede.
Si configurava, dunque, la violazione del dovere di rispetto del tracciato segnato dalla legge delega con conseguente contrasto con l’art. 76 Cost..
Da quanto descritto, è sorta l’esigenza dello scrivente difensore di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 635 ult. co. c.p., come modificato dall’art. 2 lett. n) D.lgs. n. 150/2022, per violazione degli artt. 3 e 76 Cost. nella parte in cui non prevede che il delitto sia punibile a querela della persona offesa anche nel caso di cui al co. 2 n. 1) del medesimo articolo quando il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede.
Tale esigenza è stata parimenti sentita da molti, visti i plurimi giudizi di legittimità costituzionale promossi da svariati Tribunali ordinari in distinti procedimenti penali, con altrettante ordinanze iscritte nell’anno 2023 e 2024.
In un’ ordinanza di rimessione è stata censurata altresì la disciplina oggetto delle odierne questioni anche in riferimento agli artt. 27, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, costituendo una «evidente violazione […] anche della finalità rieducativa della pena».
Per sbrogliare i nodi della questione è intervenuto direttamente il legislatore che, successivamente alle ordinanze di rimessione, con l’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150), entrato in vigore il 4 aprile 2024, ha modificato l’art. 635, quinto comma, cod. pen., introducendo la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento commesso su «cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede».
Considerata l’entrata in vigore del descritto ius superveniens e dando atto dell’intento comune di tutte le ordinanze di rimessione nel censurare la scelta del legislatore delegato, operata con il d.lgs. n. 150 del 2022, la Corte Costituzionale ha preso atto del mutato quadro normativo determinato dal d.lgs. n. 31 del 2024.
Va precisato, per completezza, che nel caso che ha occupato lo scrivente difensore il procedimento si è concluso prima della modifica legislativa, addivenendo a una sentenza di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità, considerato che l’istruttoria dibattimentale ha fatto emergere la mancanza della contestata aggravante dell’esposizione a pubblica fede.
Avvocato Massimo Forte