Nel contesto delle separazioni e dei divorzi, una delle questioni più delicate riguarda il trattamento economico delle parti coinvolte. Tra le diverse problematiche che emergono, quella relativa al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è particolarmente significativa, poiché riguarda una somma che rappresenta una parte importante delle risorse economiche di uno dei coniugi.
Il TFR è una forma di risparmio che il lavoratore accumula nel corso della sua vita professionale, e viene generalmente corrisposto al termine del rapporto di lavoro. Tuttavia, nel caso di divorzio, la legge (art. 12-bis L. n. 898/1970) prevede che il coniuge divorziato abbia diritto a una quota di tale somma.
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una forma di accantonamento obbligatorio che il lavoratore accumula durante la sua carriera professionale e che viene corrisposto al termine del rapporto di lavoro. In caso di divorzio, il TFR può rappresentare una risorsa economica fondamentale, e la sua divisione tra i coniugi è un tema giuridico di grande rilevanza.
Il nostro ordinamento prevede che anche il coniuge divorziato abbia diritto a una parte di tale somma, ma solo in determinate condizioni, a tutela dell’equità patrimoniale tra le parti.
Il diritto alla quota di TFR del coniuge divorziato è un aspetto fondamentale della separazione patrimoniale, che riflette il principio di equità. La sua regolamentazione mira a garantire una divisione giusta e proporzionata delle risorse economiche, rispettando i contributi di ciascun coniuge, sia economici che non economici, alla vita familiare.
Sulla medesima linea si è attestata la giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione che con sentenza a sezioni unite n. 6229 del marzo 2024, ha avuto modo di osservare come, in definitiva, la ratio dell’art. 12-bis della L. n. 898 del 1970 debba individuarsi nel “fine di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato, ovvero di realizzare la ripartizione tra i coniugi di un’entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio, così soddisfacendo esigenze (non solo di natura assistenziale, evidenziate dal richiamo alla spettanza dell’assegno di divorzio, ma) anche di natura compensativa, rapportate cioè al contributo personale ed economico dato dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune”
Venendo ai requisiti che consentono al coniuge di percepire la quota parte del TFR dell’altro è necessario che sia titolare di assegno divorzile e non abbia contratto nuove nozze.
Solo in questi casi il coniuge avrà diritto a percepire il quaranta per cento del TFR liquidato all’altro relativo al periodo di durata del matrimonio.
Il diritto alla quota di TFR per il coniuge divorziato è una garanzia che risponde alla necessità di evitare disuguaglianze patrimoniali ingiustificate. La legge, infatti, intende impedire che uno dei coniugi resti economicamente svantaggiato, soprattutto se il TFR rappresenta la parte principale del patrimonio accumulato durante la vita coniugale. Questa norma è particolarmente rilevante in quei casi in cui il matrimonio abbia visto una disparità di reddito tra i coniugi o quando uno dei due abbia dedicato maggior tempo alla cura della famiglia, rinunciando a opportunità professionali.