CAUSA RELATIVA A DIRITTI DI OBBLIGAZIONE COMPETENZA TERRITORIALE DEROGABILE

da | Mar 6, 2025 | Diritto Civile

In materia occorre richiamare l’orientamento di legittimità secondo cui: “In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l’eccezione deve essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlata competenza del giudice adito” (cfr. Cass. civ., Sez VI, Ordinanza, 3/07/2018, n. 17311). Quanto poi, in particolare, alle obbligazioni extracontrattuali, la Cassazione ha avuto modo di precisare che: “Il foro stabilito dall’art. 20 c.p.c., per le cause relative a diritti di obbligazione concorre con i fori generali di cui agli art. 18 e 19 c.p.c. e l’attore può liberamente scegliere di adire uno dei due fori generali, oppure il foro facoltativo dell’art. 20 c.p.c. La norma – infatti – stabilisce che per le cause relative a diritti di obbligazione (tra le quali rientrano anche le obbligazioni scaturenti da responsabilità extracontrattuale) è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi la obbligazione. In particolare, in tema di obbligazioni nascenti da fatto illecito, l’azione di risarcimento sorge nel luogo in cui l’agente ha posto in essere l’azione produttiva del danno (forum commissi delicti) e in relazione a tale luogo deve essere determinata la competenza territoriale ex art. 20 c.p.c.” (cfr. Cass. civ. sez. II 11/06/2014 n. 13223). In senso conforme sovviene altra pronuncia a mente della quale: “In tema di competenza territoriale l’art. 20 cod. proc. civ. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale. Ne consegue che il convenuto in una causa per responsabilità aquiliana, il quale eccepisca l’incompetenza per territorio, ha l’onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l’altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma (ovvero, quello del forum commissi delicti e quello del forum destinatae solutionis), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 10/03/2014, n. 5456).
Ciò posto, nell’eccepire l’incompetenza del Tribunale adito il convenuto deve assolvere l’onere a suo carico di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei criteri indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione.

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