Il danno non patrimoniale in caso di perdita di animale da affezione per comportamento di altri

da | Apr 17, 2025 | Diritto Civile

Tutti noi abbiamo degli animali da compagnia o da lavoro, che fanno parte della nostra vita e della nostra famiglia, quando ci lasciano e volano via è un dolore sordo, lancinante e profondo, che ci segna nell’intimo, tale perdita è ancora più dolorosa se non deriva dal naturale decorso della vita o da malattie ma dalla malpratica professionale o da un omesso dovere di custodia.

Da qualche anno la Giurisprudenza ha iniziato a riconoscere tale perdita come un danno risarcibile ed infatti, secondo il Tribunale di Montopoli 8sentenza del 22.11.2011 “il danno maggiore che patisce il proprietario di un cane con il quale v’è un rapporto affettivo consolidato, che emerga nel corso del processo, non è certo quello legato alla perdita del valore commerciale dello stesso, o alle spese veterinarie eventualmente sostenute, bensì quello relativo alla perdita di godimento del cane in termini affettivi” : l’animale non è una proprietà o una cosa, ma un membro della famiglia con il quale si instaura uno scambio affettivo biunivoco e reciproco.

I diritti degli animali erano già stati riconosciuti dalla “Dichiarazione universale dei diritti degli Animali” nel 1978 (diritto ad una vita dignitosa e senza maltrattamenti), ribadito nella Convenzione Europea per la protezione degli animali di compagnia”, il Trattato di Lisbona che considera gli animali come “esseri senzienti”.

Da ultimo in Italia è stata emanata la legge 14 agosto 1991 n.281 che tutela proprio gli animali di affezione.

Tornando all’ultima giurisprudenza, il Tribunale Prato, 25 gennaio 2025, n. 51 ritiene che la perdita in questione possa determinare la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata con l’art. 2 Cost., perché il rapporto tra padrone e animale d’affezione costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale. Conseguentemente il Tribunale ha affermato che il danno non patrimoniale da perdita o lesione dell’animale d’affezione può e deve essere risarcito in base al consolidato principio di diritto secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l’interesse leso abbia, appunto, rilevanza costituzionale, che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi, ma anche che vi sia specifica allegazione e prova del pregiudizio (da assolversi con testimonianze, fotografie, filmati) non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa ( cioè il danno non patrimoniale non può essere identificato con lesione del diritto in sé); pertanto, il danneggiato ha l’onere di provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di sofferenza patita in dipendenza della perdita dell’animale d’affezione, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé del decesso dell’animale.

Decesso che può derivare sia da malpratica veterinaria (Tribunale di Venezia 17 dicembre 2020 n.1936) sia da omessa custodia e vigilanza (caso di pensione Tribunale di Prato citato).

Il risarcimento non è certo quello legato alla perdita del valore commerciale dell’animale o alle spese veterinarie eventualmente sostenute, bensì quello relativo alla perdita di godimento dell’animale in termini affettivi.

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