Affinché sorga la responsabilità extracontrattuale e la conseguente obbligazione risarcitoria in capo ad un determinato soggetto è necessario che sia raggiunta la prova in ordine ai plurimi elementi costitutivi della fattispecie: 1) l’esistenza di un fatto illecito; 2) l’imputabilità del fatto; 3) l’elemento psicologico del dolo o della colpa riferito a chi lo ha commesso; 4) un danno qualificabile come ingiusto; 5) il nesso di causalità tra la condotta illecita e l’ingiusta lesione di interessi tutelati dall’ordinamento, nonché tra quest’ultima e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent. 4 febbraio 2014, n. 2422, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/11/2008, n. 26972). Con particolare riferimento al primo dei predetti requisiti, è d’uopo dar conto che la locuzione “fatto” abbraccia una serie indeterminata di circostanze potenzialmente lesive dell’altrui posizione giuridica soggettiva e può atteggiarsi in termini tanto attivi quanto omissivi. Più precisamente, gli illeciti “attivi” possono fondarsi anche su fatti atipici, di guisa che, in accordo alla clausola generale del neminem laedere, l’obbligazione risarcitoria sorge non solo per la violazione di comportamenti tipizzati da una norma, ma anche per tutte le condotte atipiche lesive di interessi giuridici rilevanti da cui derivino danni ingiusti.
Viene poi in rilievo un ulteriore profilo, quello della colpevolezza, da declinarsi nelle due componenti alternative del dolo e, appunto, della colpa, che a sua volta presuppone l’imputabilità della condotta, potendo la responsabilità del danno essere addebitata unicamente a soggetti dotati di capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto in accordo al dettato dell’art. 2046 c.c.. Per quanto riguarda, invece, l’ingiustizia del danno, questa presuppone che il pregiudizio sofferto sia non iure, ovvero risulti riferibile ad un comportamento non autorizzato dall’ordinamento, posto in essere in assenza di eventuali cause di giustificazione e risulti contra ius, vale a dire riferibile alla lesione di un interesse – non necessariamente patrimoniale – meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Più precisamente, la struttura del danno di cui art. 2043 c.c. conosce una duplice dimensione: i) il danno evento, che si sostanzia nella lesione di un bene o di un interesse giuridico altrui meritevole di tutela; ii) il danno conseguenza, vale a dire le conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e non, discendenti dalla predetta lesione. Al danno evento ed al danno conseguenza corrispondono due diversi nessi di causalità: l’uno di tipo materiale, fattuale o storico che lega la condotta attiva o omissiva all’evento lesivo (c.d. causalità materiale) l’altro di tipo giuridico, che mette in relazione l’evento lesivo con le conseguenze giuridicamente rilevanti (c.d. causalità giuridica) e delinea l’area del danno risarcibile. In particolare, in accordo all’art. 1223 c.c., dettato in materia di responsabilità contrattuale ma opportunamente richiamato dall’art. 2056 c.c., sono risarcibili solo il danno emergente e il lucro cessante che costituiscono “conseguenza immediata e diretta” dell’inadempimento e, dunque, in materia di responsabilità extracontrattuale, dell’evento dannoso. Viene poi in rilievo un ulteriore profilo, quello della colpevolezza, da declinarsi nelle due componenti alternative del dolo e, appunto, della colpa, che a sua volta presuppone l’imputabilità della condotta, potendo la responsabilità del danno essere addebitata unicamente a soggetti dotati di capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto in accordo al dettato dell’art. 2046 c.c..
Per quanto riguarda, invece, l’ingiustizia del danno, questa presuppone che il pregiudizio sofferto sia non iure, ovvero risulti riferibile ad un comportamento non autorizzato dall’ordinamento, posto in essere in assenza di eventuali cause di giustificazione e risulti contra ius, vale a dire riferibile alla lesione di un interesse – non necessariamente patrimoniale – meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Più precisamente, la struttura del danno di cui art. 2043 c.c. conosce una duplice dimensione: i) il danno evento, che si sostanzia nella lesione di un bene o di un interesse giuridico altrui meritevole di tutela; ii) il danno conseguenza, vale a dire le conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e non, discendenti dalla predetta lesione. Al danno evento ed al danno conseguenza corrispondono due diversi nessi di causalità: l’uno di tipo materiale, fattuale o storico che lega la condotta attiva o omissiva all’evento lesivo (c.d. causalità materiale) l’altro di tipo giuridico, che mette in relazione l’evento lesivo con le conseguenze giuridicamente rilevanti (c.d. causalità giuridica) e delinea l’area del danno risarcibile. In particolare, in accordo all’art. 1223 c.c., dettato in materia di responsabilità contrattuale, ma opportunamente richiamato dall’art. 2056 c.c., sono risarcibili solo il danno emergente e il lucro cessante che costituiscono “conseguenza immediata e diretta” dell’inadempimento e, dunque, in materia di responsabilità extracontrattuale, dell’evento dannoso.