Con la recente sentenza 20 maggio 2025 n. 13525, la Corte di Cassazione si pronuncia sulla delicata questione della corresponsione mensilizzata del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), ponendo un freno alle pratiche che, pur apparentemente vantaggiose per i lavoratori, ne snaturano la funzione e il regime legale. La pronuncia si inserisce in un quadro giurisprudenziale e interpretativo già vivace, come testimoniato dalla ord. Cass. 22 febbraio 2021, n. 4670 e dalla recente Nota INL n. 616/2025, confermando l’orientamento di tutela del peculiare carattere del TFR.
La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte riguarda una società che corrispondeva ai propri dipendenti su base mensile la quota di TFR maturata, senza alcuna specifica causale e con accordo individuale. Il giudizio era stato introdotto dall’INPS che riteneva che tale pratica snaturasse la natura del TFR (così come precisata dall’art.2120 c.c.) e che dunque l’erogazione mensilizzata dovesse essere giudicata di fatto una somma assimilabile alla retribuzione mensile con conseguente inclusione nell’imponibile previdenziale (quando invece di norma il TFR ne risulta escluso ai sensi dell’art.12 comma 4 L. 30 aprile 1969, n. 153).
Pare utile ricordare, preliminarmente, che il regime legale dell’anticipazione del TFR è improntato su alcuni presupposti risultanti dai commi 6-9 dell’art.2120 c.c.; in sostanza, dunque: a) Necessità di causali tipiche per l’anticipazione; b) Regola dell’una tantum: l’anticipazione è possibile una sola volta; c) Importo massimo di anticipazione (70%); d) Tetto minimo di anzianità lavorativa (8 anni di servizio); Tetto massimo di richieste che il datore può accordare (10% degli aventi diritto ogni anno; 4% del totale dei dipendenti). L’ultimo comma dell’art.2120 c.c. fa salvi accordi collettivi od individuali che siano di miglior favore per i dipendenti.
La Corte d’Appello aveva ritenuto la pratica datoriale legittima in quanto configurabile come “condizione di maggior favore” ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 2120 c.c. La sentenza annotata ha stabilito invece che le condizioni di maggior favore previste dall’art. 2120, ultimo comma, c.c. possono sì ampliare i limiti fissati dai commi precedenti riguardo ai presupposti dell’anticipazione (ad esempio, consentendo importi superiori al 70% o introducendo ulteriori causali di anticipazione), ma non possono in alcun modo snaturare il meccanismo dell’anticipazione stessa e, correlativamente, la funzione del TFR. La corresponsione mensile e senza causale del TFR, a parere della Cassazione, lungi dall’essere considerata una condizione di maggior favore, ne compromette la natura di accantonamento differito e di prestazione erogabile in via eccezionale per specifiche esigenze del lavoratore. Questa modalità, si pone in irrimediabile contrasto con l’accantonamento mensile del TFR, trasformando l’eccezione in un sistema pattizio idoneo a svuotare il meccanismo legale di funzionamento del TFR.
Ciò vale, ovviamente, per quanto riguarda l’imposizione contributiva (giacchè, in ipotesi consimili, a giudizio della Cassazione, il TFR mensilizzato andrà contemplato nell’obbligazione contributiva), ma potrà avere delle ulteriori conseguenze anche nell’ottica del rapporto di lavoro.
Come già si è ricordato sopra, bene precisare che la sentenza annotata ha avuto come recente precedente la recente Nota INL n. 616 del 2025, ove è chiarito che la pattuizione collettiva o individuale può avere ad oggetto un’anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione, ma non un mero trasferimento automatico del rateo mensile in busta paga, che costituirebbe una mera integrazione retributiva rilevante ai fini contributivi.
La sentenza Cass. 13525/2025 rappresenta un monito chiaro per le aziende e per gli operatori del diritto. Se da un lato l’autonomia negoziale delle parti è sacrosanta, essa trova un limite invalicabile nella salvaguardia dei principi fondanti gli istituti legali. L’anticipazione mensile e senza causale del TFR non è ritenuta una condizione di maggior favore, ma una distorsione del sistema che mina la funzione di accantonamento del TFR, nato per garantire al lavoratore una liquidità significativa al momento della cessazione del rapporto, o in presenza di gravi e specifiche esigenze durante lo stesso.
Le aziende che hanno adottato pratiche simili dovranno necessariamente rivedere le proprie policy, adeguandosi ai principi stabiliti dalla Suprema Corte e dell’INL.
L’alternativa è incorrere in contenziosi e, potenzialmente, in sanzioni da parte degli organi di vigilanza, che, alla luce della Nota INL 616/2025, potrebbero intensificare i controlli proprio su queste specifiche tematiche.
In definitiva, ne esce rafforzata la tutela del TFR quale istituto peculiare, ribadendo la necessità di interpretare restrittivamente le deroghe al suo regime legale e confermando la sua funzione di “salvadanaio” per il futuro del lavoratore, non di addendum allo stipendio mensile.
Avv.Giacomo Battistini