Questa settimana la nostra attenzione sarà rivolta all’analisi di una recentissima circolare INPS, n. 130 del 30.09.2025 che cerca di dare un quadro sistematico alla frammentaria disciplina dei limiti di pignorabilità di somme erogate dall’istituto a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e indennità a sostegno del reddito dei lavoratori.
Quanto alle somme erogate dall’Istituto per prestazioni a titolo di malattia, paternità, maternità, nonché quelle collegate ai congedi parentali e ai permessi o congedi straordinari per assistenza disabili, ne viene prevista l’impignorabilità, con la sola eccezione dei debiti nei confronti dell’INPS stesso (prevedendo un limite di un quinto dell’ammontare).
Gli assegni familiari saranno invece pignorabili solo per causa di alimenti a favore di coloro per i quali sono corrisposti.
Le indennità a tutela dei lavoratori quali Naspi, cassa integrazione e mobilità saranno invece, secondo quanto stabilito, solo nella misura di un quinto, o in caso di crediti alimentari, in quella stabilita dal Giudice.
L’anticipazione Naspi, invece, perdendo completamente la natura di prestazione a sostegno del reddito per assumere quella di incentivo all’autoimprenditorialità, sarà invece pignorabile senza limiti.
Vengono introdotte, altresì, limitazioni di pignorabilità da parte dell’Agente della Riscossione delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di
impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, che possono essere pignorate in misura pari a un decimo per importi fino a 2.500 euro e a un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
Rimangono, in ogni caso fermi, i limiti di pignorabilità previsti dal codice civile in ordine alle prestazioni pensionistiche e agli stipendi.
Il tentativo dell’ente previdenziale appare apprezzabile nel cercare di offrire una sistemazione ad una materia sicuramente oggetto di diverse e frammentate disposizioni e dalle conseguenze pratiche, spesso rilevanti.
In caso di ricezione di un atto di pignoramento che abbia ad oggetto le prestazioni suddette si consiglia di rivolgersi all’assistenza di un legale che sappia valutare il caso concreto.