Il mese di Luglio è stato inaugurato dall’interessante pronuncia d’incostituzionalità che permette nuovamente di accedere all’istituto di Messa alla Prova per i casi di piccolo spaccio.
Personalmente nell’esercizio della professione, prima dell’inasprimento normativo intervenuto per tale reato nel 2023, nei casi di imputati giovanissimi, senza precedenti e accusati di detenzione di una quantità minima di sostanza, ho vagliato con attenzione e in taluni casi percorso la linea difensiva dell’ accesso alla Messa alla Prova per aver la possibilità di estinguere il reato.
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale precludere la possibilità di avanzare istanza di MAP per il reato di spaccio di lieve entità.
La sentenza numero 90/2025, statuita dal Giudice delle Leggi e depositata il 1 Luglio 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 168-bis del codice penale, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, qualificato di lieve entità, previsto dall’articolo 73, comma 5, del Testo unico stupefacenti.
Come noto, l’istituto della messa alla prova prevede la possibilità per l’imputato di ottenere l’estinzione del reato, ponendo in essere condotte finalizzate all’eliminazione delle conseguenze del reato, risarcendo il danno ed effettuando lavori di pubblica utilità.
Tale rito premiale può essere concesso solo ove il giudice ritenga possibile formulare una prognosi favorevole circa la futura astensione da parte dell’imputato dalla commissione di ulteriori reati.
Estendere nuovamente tale istituto permette la rieducazione di soggetti, magari giovanissimi, che cadono nella commissione di un illecito per la prima volta, consentendo di far uscire immediatamente tale soggetto da un certo contesto sociale con dinamiche illecite e consentendo di comprendere il disvalore del fatto di reato commesso, purché dimostri il proprio impegno nel seguire un programma di recupero sociale.
Il piccolo spaccio, spesso, è solo espressione di marginalità sociale con condotte non sistemiche, ove appare essenziale prevenire la recidiva e favorire la re-inclusione sociale.
Pensiamo ad esempio al caso nel quale la contestazione all’imputato costituisce la prima violazione dei precetti penali, non essendo egli mai stato né segnalato né indagato né tantomeno condannato per altri reati.
Infatti, la questione di legittimità costituzionale nasce proprio dalle ordinanze di rimessione di Tribunali che si sono trovati di fronte a imputati giovanissimi, privi di precedenti penali e accusati di detenzione ai fini di spaccio di quantitativi minimi di sostanza stupefacente. Gli imputati avevano chiesto l’applicazione della messa alla prova, ma tale possibilità era preclusa dal recente innalzamento del massimo edittale della pena – da 4 a 5 anni di reclusione – disposto dal cosiddetto “decreto Caivano” (D.L. n. 123/2023, conv. L. n. 159/2023).
In uno di questi casi, i Tribunali di merito hanno prestato attenzione, non solo alla giovane età dell’imputato ma anche al contegno serbato in udienza di convalida dell’arresto: insede di interrogatorio, ha confessato il fatto e manifestato non solo a parole ma anche piangendo il proprio rammarico e il pentimento consentendo, ancor più, di ritenere improbabile che l’imputato commetterà altri fatti delittuosi.
In realtà, la messa alla prova è un istituto non meramente premiale, ma ha una funzione rieducativa, riparativa e deflattiva che interviene in una fase precoce del procedimento penale, permettendo all’imputato di intraprendere un percorso di recupero e responsabilizzazione.
La sentenza in commento ha, dunque, eliminato un’asimmetria normativa che si era creata non per scelta esplicita del legislatore, ma come effetto collaterale dell’inasprimento sanzionatorio operato con finalità diverse.
La Corte Costituzionale ha limitato l’intervento al solo art. 168-bis c.p., inserendovi la possibilità di accesso alla messa alla prova anche per lo spaccio di lieve entità.
Non ha, invece, toccato l’art. 550 c.p.p. e quindi non ha esteso l’applicazione della citazione diretta a giudizio al reato in parola.
La Consulta ha ravvisato una violazione del principio di uguaglianza sostanziale ai sensi dell’art. 3 Cost.
Infatti, la messa alla prova risultava comunque applicabile per reati più gravi.
Proprio il combinato disposto dell’art. 168 bis c.p. e 550 c.p.p., comporta l’applicabilità della MAP al reato di istigazione all’uso illecito di stupefacenti (art. 82 T.U. Stupefacenti) nonostante il massimo edittale sia più alto.
Secondo i giudici delle leggi, tale disparità ha creato un irragionevole sbilanciamento nella scala di gravità dei reati, privando le condotte meno gravi e spesso occasionali del piccolo spaccio dalla possibilità di accedere all’istituto confinalità rieducative e risocializzanti.
Avvocato Massimo Forte