RISARCIMENTO DANNI DA INVESTIMENTO DI ANIMALE SELVATICO

da | Ott 28, 2025 | Diritto Civile

In materia di risarcimento del danno derivante da sinistri stradali causati da animali selvatici, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha consolidato un orientamento univoco che individua il criterio di imputazione della responsabilità e il soggetto pubblico tenuto al risarcimento.

La giurisprudenza ha superato un precedente orientamento che inquadrava la fattispecie nell’ambito della responsabilità extracontrattuale generica di cui all’art. 2043 c.c., la quale imponeva al danneggiato un onere probatorio particolarmente gravoso, consistente nel dimostrare una condotta colposa specifica dell’ente pubblico. L’orientamento attuale e consolidato riconduce la responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica all’art. 2052 del Codice Civile, rubricato “Danno cagionato da animali”. La Corte di Cassazione ha chiarito che tale norma è applicabile anche in questi casi, sulla base di due presupposti fondamentali:

  1. Il criterio di imputazione: La responsabilità ex art. 2052 c.c. non si fonda su un dovere di custodia, che sarebbe di fatto inesigibile per animali che vivono in stato di libertà naturale, ma sulla proprietà o sull’utilizzazione dell’animale.
  2. La titolarità della fauna selvatica: Le specie selvatiche protette, ai sensi della Legge n. 157 del 1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici per finalità di tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema. L’ente pubblico, pertanto, “si serve” di tale patrimonio faunistico in senso pubblicistico per perseguire un’utilità collettiva.

La giurisprudenza è unanime nell’individuare nella Regione l’ente pubblico dotato di legittimazione passiva esclusiva nell’azione di risarcimento del danno promossa dal privato danneggiato. Questa esclusività deriva dal fatto che la Regione è l’ente titolare:

  • della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico;
  • delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica.

Tali funzioni permangono in capo alla Regione anche qualora siano concretamente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti come Province, Città Metropolitane, Enti Parco, ecc..

La Regione, una volta risarcito il danno, ha la facoltà di agire in rivalsa nei confronti degli enti ai quali sarebbe spettata in concreto l’adozione delle misure idonee a prevenire il danno (ad esempio, l’ente gestore della strada per la mancata apposizione di segnaletica o barriere). Tale azione di rivalsa si fonda sull’art. 2043 c.c. e richiede alla Regione di dimostrare la condotta colposa specifica dell’ente convenuto in rivalsa. Le questioni relative ai rapporti interni tra i vari enti pubblici non sono, di regola, direttamente opponibili al cittadino danneggiato che agisce contro la Regione. L’applicazione dell’art. 2052 c.c. comporta una specifica ripartizione dell’onere probatorio tra le parti del giudizio. Il soggetto che ha subito il danno deve dimostrare i seguenti elementi:

  1. La dinamica del sinistro.
  2. Il nesso di causalità tra il comportamento dell’animale selvatico e l’evento dannoso subito.
  3. L’appartenenza dell’animale a una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.

Una volta che il danneggiato ha assolto al proprio onere probatorio, sorge in capo alla Regione l’onere di fornire la prova liberatoria, che consiste esclusivamente nella dimostrazione del caso fortuito. Per liberarsi dalla responsabilità, la Regione non può limitarsi a provare di aver agito con diligenza, ma deve dimostrare che la condotta dell’animale si è posta come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile del danno, del tutto al di fuori della propria sfera di controllo. In altri termini, deve provare che il danno non sarebbe stato evitabile neanche con l’adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna, concretamente esigibili e compatibili con la funzione di protezione dell’ecosistema. La condotta colposa del danneggiato può integrare il caso fortuito solo se imprevedibile e tale da costituire causa unica e sufficiente dell’evento. Nel caso di sinistro stradale, la responsabilità della Regione ai sensi dell’art. 2052 c.c. concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c.. Questo implica che:

  • Il conducente danneggiato, per ottenere il risarcimento integrale, deve non solo provare il nesso causale con l’animale, ma anche superare la presunzione a suo carico, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Deve cioè provare di aver tenuto una condotta di guida prudente e adeguata alle circostanze di tempo e di luogo (es. ora notturna, strade adiacenti a boschi, presenza di segnaletica di pericolo) e che l’impatto è stato inevitabile a causa del comportamento imprevedibile e improvviso dell’animale.
  • Se nessuna delle due parti riesce a vincere la presunzione di colpa posta a proprio carico, la responsabilità viene ripartita in misura paritaria o secondo la gravità delle rispettive colpe e l’entità delle conseguenze derivate. Ad esempio, una velocità non adeguata alle condizioni di visibilità, sebbene inferiore al limite legale, può essere valutata come un fattore di concorso di colpa del conducente.

È importante distinguere l’azione di risarcimento del danno basata sull’art. 2052 c.c. dalla richiesta di indennizzo, che alcune leggi regionali prevedono a favore dei privati danneggiati dalla fauna selvatica. L’indennizzo non costituisce un ristoro integrale del pregiudizio, ma una riparazione di tipo equitativo, erogata sulla base di un procedimento amministrativo e nei limiti delle disponibilità di bilancio dell’ente. La pretesa all’integrale risarcimento del danno, invece, va qualificata come un’ordinaria azione di responsabilità civile da far valere dinanzi al giudice ordinario.

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