Guida dopo l’assunzione di sostanze. Quando risulta provato oltre ogni ragionevole dubbio il consumo e quali accertamenti risultano necessari per addivenire a una sentenza di condanna?

da | Mag 6, 2026 | Diritto Civile

Le recenti modifiche legislative hanno reso necessario l’intervento della Corte Costituzionale (Sentenza n. 10 del 29 gennaio 2026) per chiarire i riflessi che ha avuto l’eliminazione del requisito dello “stato di alterazione psico-fisica” nei reati contestabili per guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti​.

Si ricorda, infatti, come la Legge 25 novembre 2024, n. 177, proposta dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) ha sollevato innumerevoli criticità e problematiche nella parte relativa alla eliminazione del requisito dell’alterazione psicofisica.

Prima della richiamata riforma legislativa, lo scrivente difensore ha affrontato proprio un caso nel quale era contestata alla propria assistita la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, cui era conseguito un incidente stradale con lesioni gravi patite dalla Persona Offesa.

Nel caso di specie all’imputata era contestato l’uso di MDMA.

Considerata l’attività professionale svolta dall’imputata, commercialista e asseveratore di dati contabili in Studi di Settore per grandi aziende operanti anche in ambito internazionale, tale tipo di contestazione recava grande nocumento e non risultava accettabile.

Era necessario, al contrario, considerare che l’imputata risultava in cura farmacologica per stato depressivo e assumeva farmaci che, pur compatibili con la guida, producevano falsi positivi se non venivano svolti i doverosi e necessari accertamenti per ascrivere l’aggravante contestata ed addivenire ad una sentenza di condanna.

Come si vedrà, infatti, uno dei farmaci assunti (con prescrizione medica che confermava la possibilità di guidare dopo l’assunzione) risultava riscontrare un probabile falso positivo.

Tale farmaco, in particolare, conteneva una molecola il cui metabolita è stato dimostrato, nella letteratura medica, provocare falsi positivi nei test immunometrici di screening urinari per Anfetamine e MDMA.

Per provare l’assunzione di sostanze stupefacenti, quindi, era necessario non fermarsi alle analisi di primo livello effettuate dal consulente dell’accusa.

Era necessario effettuare le analisi di secondo livello, pur richieste da tale consulente ma mai svolte, necessarie per provare la guida sotto l’influenza di sostanze ed addivenire ad una sentenza di condanna.

Per tale ragione, questa difesa ha incaricato il Dott. Paolo Franceschini, in qualità di Biologo Dirigente della S.S.D Tossicologia dell’Ospedale San Bartolomeo di Sarzana Asl5 Liguria, come consulente tecnico Tossicologico nell’interesse della sua assistita nell’ambito del procedimento penale ove era coinvolta per violazione dell’art. 590 bis comma 2 cp : “per essersi messa alla guida in stato di alterazione psico fisica dopo assunzione di sostanze stupefacenti del tipo MDMA, e aver cagionato per colpa, un incidente stradale con altra auto con conseguente prognosi a carico della vittima di durata superiore ai 40 giorni”.

Secondo quanto emerso dagli atti di indagine, non appariva corretto l’inquadramento del reato nella fattispecie di cui al 2° comma dell’art. 590 bis, considerato che non risultava esser provato uno stato di alterazione.

Come specificato nella CTP espletata dal Dottor Franceschini, veniva contesta la metodologia utilizzata per certificare l’alterazione psico-fisica alla guida posta alla base delle analisi dell’accusa, sottolineando che non risultavano essere presenti in atti le analisi di secondo livello e che quindi non vi è alcuna analisi di conferma.

Allo stato degli atti difettava la prova dell’attualità del consumo e cioè dello stato di alterazione della ricorrente all’atto della guida, emergendo al contrario dai verbali di pronto soccorso come la stessa apparisse “lucida e cosciente e orientata nel tempo e nello spazio”.

In particolare, la Consulenza Tecnica di Parte ha concluso che negli atti, non vi era evidenza di un referto quantitativo di secondo livello che possa confermare la presunta positività urinaria all’MDMA (ECSTASY).

Questo non consentiva di avere nemmeno la certezza dell’avvenuta assunzione pregressa della sostanza, in quanto l’esito di screening risultava viziato dalla possibilità di FALSI POSITIVI derivanti da interazioni aspecifiche del test con molecole farmacologiche.

Inoltre, non veniva valutata l’attualità di consumo, e quindi l’alterazione psico-fisica alla guida, in quanto non si ritrovava tra gli atti un referto che riporti la ricerca e identificazione quantitativa della sostanza attiva, MDMA nella matrice sanguigna (Sangue intero) con indagine di secondo livello (LC/GC-MS);

Utilizzando i risultati analitici agli atti (Referti di Laboratorio), non era possibile raggiungere una certezza medico-legale probatoria tra un eventuale consumo di MDMA ed effetti di alterazione psico-fisica in atto al momento dei fatti oggetto del procedimento penale.

Per il tanto, mancando gli esami di secondo livello, la scrivente difesa concludeva adducendo che non poteva essere contestata l’aggravante di cui all’art. 590 bis comma 2 c.p. e non essendo stata proposta querela, è stata chiesta sentenza di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità.

Il Giudice, all’esito del processo, statuiva con sentenza che: “Così compendiato il quadro probatorio, ritiene questo Giudice che non sia stata raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, dello stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope […] al momento dell’incidente.

Si reputa infatti verosimile che l’esito delle analisi delle urine – che, come spiegato dal dott. Franceschini, rappresenta un’indagine di primo livello, peraltro su una matrice, l’urina, non particolarmente idonea all’accertamento della qualità e della quantità della sostanza attiva, dell’attualità del consumo e, dunque, dell’effettiva alterazione psico-fisica alla guida – possa aver restituito un falso positivo, collegato all’assunzione di una terapia farmacologica […] regolarmente prescritta dal medico curante (doc. 5 delle produzioni documentali della difesa), ritenuta dallo stesso medico curante del tutto compatibile con la guida (doc. 6 delle produzioni documentali della difesa).

Tale ricostruzione è avvalorata dalla circostanza che […. l’imputata] ricordi perfettamente la dinamica del sinistro, che, come ha precisato, non è riuscita a spiegare ai Carabinieri nelle ore successive ai fatti a causa dello stato di shock conseguente all’incidente stesso, nonché agli esiti di laboratorio ai quali si è sottoposta […], con particolare riferimento a quelli tossicologici, che hanno -tutti- dato esito negativo (doc. 8 e 9 delle produzioni documentali della difesa).

Deve pertanto escludersi, in mancanza di adeguata prova e, anzi, in presenza di elementi di segno contrario, la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 590 bis comma 2 c.p., come peraltro da concorde richiesta delle parti in sede di discussione.

Di conseguenza, considerato che il reato di cui all’art. 590 bis c.p. non essendo stata presentata querela da parte [… della Persona Offesa] (integralmente risarcita per il tramite dell’assicurazione), deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere nei confronti [… dell’imputata] per difetto della condizione di procedibilità.

Considerata la modifica legislativa intervenuta, lo scrivente difensore si chiedeva se, alla luce del mutato quadro normativo, oggi l’imputata sarebbe stata mandata assolta.

Su tale questione appare illuminante la sentenza di quest’anno pronunciata dalla Corte costituzionale (Cfr. Sentenza Corte costituzionale n. 10 del 29 gennaio 2026, Presidente Amoroso, Relatore Viganò).

Come vedremo seppur brevemente più avanti, tale arresto giurisprudenziale rappresenta la giusta chiave di volta per interpretare correttamente la normativa, anche in considerazione degli accertamenti scientifici necessari a raggiungere la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, dello stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e così non svilire il ruolo che la funzione giurisdizionale deve continuare ad assolvere.

È stata sollevata, infatti, questione di legittimità costituzionale dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – come modificati dall’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177 nella parte relativa alla eliminazione del requisito dell’alterazione psicofisica.

Con la sentenza n. 10/2026, la Consulta pur ritenendo le questioni non fondate, ha fornito un’interpretazione delle norme conforme alla Costituzione.

In buona sostanza la pronuncia precisa nella motivazione l’interpretazione costituzionalmente conforme, che esclude il vizio denunciato nella sollevata questione di legittimità pur indirizzando i giudici verso un’interpretazione conforme per interpretare la modifica legislativa in modo tale da renderla compatibile con la Costituzione.

La Corte rileva che è possibile e doverosa un’interpretazione restrittiva conforme a Costituzione, in base alla quale “l’area della rilevanza penale dovrà intendersi limitata a quelle sole ipotesi in cui la condotta di guida successiva all’assunzione di stupefacenti sia posta in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida”.

La sentenza ricorda, infatti, che “una interpretazione restrittiva di una disposizione incriminatrice, con la quale in sostanza si subordini la rilevanza penale della condotta al riscontro di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati dal legislatore, ma in conformità alla stessa ratio della disposizione, non può ritenersi preclusa dal principio di legalità in materia penale. Tale principio, infatti, osta soltanto a che la legge penale sia applicata a casi ulteriori rispetto a quelli coperti dal significato letterale delle espressioni da essa utilizzate, ma non si oppone a soluzioni ermeneutiche che, all’opposto, riducano l’area del penalmente rilevante rispetto ai possibili significati letterali del testo della norma incriminatrice, sempre che il risultato così raggiunto risulti compatibile con tali significati”.

In conclusione, per valutare l’area del penalmente rilevante, risulta necessario considerare le implicazioni in tema di raggiungimento della prova dello stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Appare, secondo lo scrivente, sempre necessario raggiungere un quadro probatorio sufficiente oltre ogni ragionevole dubbio e suffragato da accertamenti effettuati alla luce della letteratura medico scientifica sul punto.

È, quindi, auspicio dello scrivente un ripensamento generale a tutti i livelli, giurisdizionale e legislativo, per donare nuovamente una giusta chiave di volta, ancorata ai principi del nostro Ordinamento, alla ratio sottesa alla normativa emanata ed emananda in materia, per non svilire ma anzi avvalorare il fulgido faro dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

Avvocato Massimo Forte

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